Riassicurazione Catastrofi Naturali

 

SACE concede, mediante apposita convenzione e a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato abilitati in Italia all’assicurazione dei rischi catastrofali naturali, una copertura fino al 50% degli indennizzi generati dagli eventi catastrofali naturali che colpiscono le imprese italiane.

In particolare, la convenzione risponde all’obbligo per le imprese - ad eccezione di quelle agricole - con sede legale in Italia o estere con stabile organizzazione in Italia e iscritte al Registro delle imprese a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni.

Se sei una compagnia di assicurazione e sei interessato a ricevere la Garanzia SACE, scarica la convenzione, richiedi a SACE le condizioni particolari applicabili e trasmetti via pec all’indirizzo [email protected] il modulo di adesione entro il 22 ottobre 2025.

 

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse dalle compagnie aderenti alla Convenzione CAT NAT e prevenire ogni potenziale conflitto di interesse, SACE S.p.A. ha adottato un sistema di separazione informativa interna (c.d. Chinese Wall), volto a impedire l'accesso da parte di SACE BT S.p.A. alle informazioni ricevute da SACE S.p.A. in relazione alla Convenzione CAT NAT. Tale separazione è attuata mediante specifiche procedure interne in conformità con la normativa vigente applicabile. Con la presente, SACE S.p.A. intende ribadire il proprio impegno a salvaguardare la riservatezza delle informazioni ricevute e a promuovere un contesto di fiducia, integrità e trasparenza nei rapporti con il mercato assicurativo.

 

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Faq

Ai fini della riassicurazione SACE possono essere considerati i Rischi Assicurati così come definiti all’art. 1.35 della Convenzione. Le Polizze che coprono rischi aggiuntivi sono ammesse a condizione che il Riassicurato, nel primo report utile trimestrale, fornisca a SACE una dichiarazione aggiuntiva che consenta di indicare la quota di premio e/o di indennizzo relativa ai soli Rischi Assicurati.

Nei limiti in cui l’assicurato dichiari di aver sottoscritto con altra compagnia la copertura relativa agli altri eventi e beni in linea con l’obbligo di legge, tali Polizze possono  essere incluse nella copertura riassicurativa.
Nei limiti in cui l’assicurato dichiari di aver sottoscritto con altra compagnia la copertura relativa agli altri eventi e beni in linea con l’obbligo di legge, tali Polizze possono essere incluse nella copertura riassicurativa.
Tali polizze possono essere incluse nella riassicurazione SACE in quanto conformi alle disposizioni della legge e del Decreto MEF-MIMIT .
Tali polizze non possono essere incluse nella riassicurazione SACE in quanto non conformi alle disposizioni della legge e del Decreto MEF-MIMIT .
In fase di adesione SACE invierà alle compagnie richiedenti i tassi di premio puro definiti considerando le caratteristiche tecniche dei rischi assicurati trasferiti in riassicurazione. La scelta tra premio puro e premio commerciale sarà rappresentata nelle condizioni speciali da sottoscriversi da parte della compagnia a conclusione del processo di adesione.
Nella Convenzione non ci sono vincoli sulla gestione della riserva integrativa che è pertanto rimessa alla prassi contabile del Riassicurato.

In merito alla definizione degli Eventi trova applicazione la disciplina prevista dal Decreto MEF-MIMIT a cui la Convenzione rinvia.

In tale Decreto, con riferimento all’evento “Terremoto”, è stabilito che lo stesso sarà individuato dai provvedimenti assunti dall’autorità competente.

In merito agli eventi alluvione, inondazione ed esondazione e frane, in assenza di provvedimenti assunti dall’autorità competente, la compagnia potrà fare riferimento alla prassi assicurativa.

Tali importi potranno essere considerati nel computo della riserva sinistri.

Conformemente alla definizione di "Polizza" di cui all'art. 1.29 della Convenzione, le polizze pluriennali sono ammesse alla garanzia pubblica nella misura in cui prevedano un'annualità la cui decorrenza inizi nel periodo di riassicurazione. Coerentemente a tale impostazione: 

  1. il premio di riassicurazione sarà calcolato sulla base del premio di competenza dell'annualità che inizia nel periodo di riassicurazione (cfr. art. 9 della Convenzione);
  2. in ipotesi di sinistro, la garanzia pubblica sarà attivata nel limite in cui l'evento coperto ai sensi della relativa Polizza si sia verificato nell'annualità la cui decorrenza inizia nel periodo di riassicurazione (cfr. art. 7.2 della Convenzione). 

Essendo la Convenzione basata su una logica risk-attaching, la riserva premi seguirà il profilo di smontamento del portafoglio ceduto fino al run off dello stesso.

La modalità e la tempistica di rendicontazione delle riserve seguirà la prassi contabile della compagnia. Laddove, dunque, l’informazione non dovesse essere disponibile, l’informazione riportata nel Conto (Tabella 18, sezione 3.4 dell’Allegato Tecnico) relativo al trimestre dovrà essere compilata con “ND”, fermo restando che dovrà essere riportata su base semestrale o annuale (a seconda della tempistica di rendicontazione).

La riserva premi sarà rappresentata al lordo delle commissioni di riassicurazione.

Ai sensi dell’art. 1.21 della Convenzione per “Indennizzo Riassicurativo” si intende l’indennizzo liquidato o liquidabile dal Riassicuratore al Riassicurato, incluse le spese di qualsiasi natura sostenute dal Riassicurato per la liquidazione dei sinistri, esclusi gli oneri di carattere amministrativo e le spese generali e che in nessun caso potrà eccedere il Plafond Riassicurativo.
Ai sensi della Convenzione sono oggetto di copertura le polizze vigenti e espressamente rinnovate o sottoscritte nel periodo di riassicurazione ovvero, nell'ipotesi di polizze pluriennali, che prevedano un'annualità la cui decorrenza inizi nel periodo di riassicurazione (01/01/2026 – 31/12/2026). 
Resta inteso che gli indennizzi relativi a sinistri che si dovessero verificare nel 2027 – nei limiti in cui in cui l'evento coperto ai sensi della relativa polizza si verifichi entro il termine del periodo di copertura convenuto nella relativa polizza o, nel caso di polizze pluriennali, nell'annualità la cui decorrenza inizia nel periodo di riassicurazione – saranno coperti dal plafond stabilito per il 2026 (cd. logica Risk Attaching).
Le tabelle 2-3 dell’Allegato Tecnico della Convenzione dovranno essere trasmesse tramite file .csv (uno per ogni tabella) al portale che SACE metterà a disposizione di ciascun Riassicurato in seguito all’adesione. 
Il Conto (Tabella 18 della Sezione 3.4 dell’Allegato Tecnico della Convenzione), corredato dalla Dichiarazione di Conferma (cfr. art. 7.4 della Convenzione), dovrà essere trasmesso in formato .csv e .pdf, via pec all’indirizzo [email protected].
La compagnia può fare richiesta a SACE inviando un'e-mail alla casella di posta   [email protected]

No, non è preclusivo e non condiziona in alcun modo i termini e le condizioni della garanzia pubblica, ivi compreso il plafond allocato alla compagnia.

 

Tenuto conto della disponibilità dei dati rappresentata dalle compagnie, le informazioni su esposizioni e sinistri, previste dall’allegato tecnico della convenzione, sono state semplificate e uniformate alle rilevazioni periodiche di IVASS sulle coperture catastrofali (Lettera al mercato del 27/07/2022 avente ad oggetto il “Monitoraggio dei rischi da catastrofi naturali e della sostenibilità” e Lettera al mercato del 06/08/2025 avente ad oggetto la “Rilevazione sull'andamento dei prezzi delle coperture catastrofali”).

Il processo di adesione alla garanzia pubblica è stato avviato il 29 luglio 2025. Il termine per l’invio a SACE dell’atto di adesione è fissato al 22 ottobre 2025. Al riguardo, è utile precisare che:

  1. a seguito della ricezione degli atti di adesione, SACE comunicherà a ciascuna compagnia aderente via posta elettronica il plafond riassicurativo ad essa attribuibile in funzione delle richieste pervenute (termine: 10 novembre 2025);
  2. la compagnia potrà valutare il plafond proposto così come le altre condizioni applicabili alla riassicurazione statale e confermare la volontà di accedere alla garanzia pubblica rispondendo alla comunicazione pervenuta da SACE (termine: 5 dicembre 2025);
  3. SACE invierà le condizioni speciali non oltre la metà di dicembre 2025 a ciascuna compagnia che entro 5 giorni lavorativi potrà procedere alla sottoscrizione.

La sottoscrizione delle condizioni speciali determina l’efficacia della convenzione. In assenza di tale sottoscrizione, la convenzione rimarrà definitivamente inefficace. Nel caso in cui la convenzione resti inefficace per talune compagnie, il plafond riassicurativo definito per le stesse verrà proporzionalmente ripartito tra quelle aderenti.

Come indicato in convenzione, i documenti in sede di adesione potranno essere sottoscritti dal legale rappresentate della compagnia ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri.