Riassicurazione Catastrofi Naturali
SACE concede, mediante apposita convenzione e a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato abilitati in Italia all’assicurazione dei rischi catastrofali naturali, una copertura fino al 50% degli indennizzi generati dagli eventi catastrofali naturali che colpiscono le imprese italiane.
In particolare, la convenzione risponde all’obbligo per le imprese - ad eccezione di quelle agricole - con sede legale in Italia o estere con stabile organizzazione in Italia e iscritte al Registro delle imprese a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni.
Se sei una compagnia di assicurazione e sei interessato a ricevere la Garanzia SACE, scarica la convenzione, richiedi a SACE le condizioni particolari applicabili e trasmetti via pec all’indirizzo [email protected] il modulo di adesione entro il 22 ottobre 2025.
Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse dalle compagnie aderenti alla Convenzione CAT NAT e prevenire ogni potenziale conflitto di interesse, SACE S.p.A. ha adottato un sistema di separazione informativa interna (c.d. Chinese Wall), volto a impedire l'accesso da parte di SACE BT S.p.A. alle informazioni ricevute da SACE S.p.A. in relazione alla Convenzione CAT NAT. Tale separazione è attuata mediante specifiche procedure interne in conformità con la normativa vigente applicabile. Con la presente, SACE S.p.A. intende ribadire il proprio impegno a salvaguardare la riservatezza delle informazioni ricevute e a promuovere un contesto di fiducia, integrità e trasparenza nei rapporti con il mercato assicurativo.
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Faq
Le Polizze che assicurano anche rischi che non rientrano nell’obbligo di copertura (es. Merci, Business Interruption) sono incluse nel perimetro della riassicurazione SACE?
Le Polizze che coprono solo alcuni eventi obbligatori (es. Terremoto e Alluvione ma non anche Frane) sono incluse nella riassicurazione SACE se l’Assicurato ha sottoscritto con altra compagnia una copertura per gli ulteriori eventi?
Le Polizze che assicurano solo alcuni beni obbligatori (es. Fabbricati e Attrezzature, ma non anche Terreni) sono incluse nella riassicurazione SACE se l’Assicurato ha sottoscritto una copertura per i restanti beni con un’altra compagnia?
Le Polizze con limiti di indennizzo superiori e/o scoperti inferiori a quelli di Legge sono incluse nel perimetro della riassicurazione SACE?
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Quando e come verranno messe a disposizione le tabelle dei premi puri da parte di SACE?
Ci sono vincoli nella Convenzione circa il trattamento della riserva integrativa?
Nella definizione di "Evento" la clausola oraria si applica dalla prima manifestazione del fenomeno: chi definisce quando decorre la prima manifestazione del fenomeno ai fini dell’applicazione della clausola oraria? Con quali modalità?
In merito alla definizione degli Eventi trova applicazione la disciplina prevista dal Decreto MEF-MIMIT a cui la Convenzione rinvia.
In tale Decreto, con riferimento all’evento “Terremoto”, è stabilito che lo stesso sarà individuato dai provvedimenti assunti dall’autorità competente.
In merito agli eventi alluvione, inondazione ed esondazione e frane, in assenza di provvedimenti assunti dall’autorità competente, la compagnia potrà fare riferimento alla prassi assicurativa.
Tra gli importi oggetto di riassicurazione devono essere considerate anche le riserve di recupero?
Le polizze poliennali sono incluse nel perimetro della riassicurazione SACE?
Conformemente alla definizione di "Polizza" di cui all'art. 1.29 della Convenzione, le polizze pluriennali sono ammesse alla garanzia pubblica nella misura in cui prevedano un'annualità la cui decorrenza inizi nel periodo di riassicurazione. Coerentemente a tale impostazione:
- il premio di riassicurazione sarà calcolato sulla base del premio di competenza dell'annualità che inizia nel periodo di riassicurazione (cfr. art. 9 della Convenzione);
- in ipotesi di sinistro, la garanzia pubblica sarà attivata nel limite in cui l'evento coperto ai sensi della relativa Polizza si sia verificato nell'annualità la cui decorrenza inizia nel periodo di riassicurazione (cfr. art. 7.2 della Convenzione).
La riserva premi va rendicontata trimestralmente o è possibile procedere semestralmente / annualmente in base alla disponibilità del dato di bilancio certificato? Deve essere rappresentata al lordo o al netto delle commissioni di riassicurazione?
Essendo la Convenzione basata su una logica risk-attaching, la riserva premi seguirà il profilo di smontamento del portafoglio ceduto fino al run off dello stesso.
La modalità e la tempistica di rendicontazione delle riserve seguirà la prassi contabile della compagnia. Laddove, dunque, l’informazione non dovesse essere disponibile, l’informazione riportata nel Conto (Tabella 18, sezione 3.4 dell’Allegato Tecnico) relativo al trimestre dovrà essere compilata con “ND”, fermo restando che dovrà essere riportata su base semestrale o annuale (a seconda della tempistica di rendicontazione).
La riserva premi sarà rappresentata al lordo delle commissioni di riassicurazione.
Ai fini della quantificazione dell’indennizzo e delle riserve sinistri occorre includere anche le spese?
Quali sono le Polizze oggetto di copertura ai sensi della Convenzione?
Quali sono le modalità di invio a SACE della reportistica di cui all’Allegato Tecnico della Convenzione?
È possibile ricevere prima dell'invio del modulo di adesione l'indicazione delle commissioni scalari e dei tassi di premio puro?
L’eventuale adesione da parte della compagnia ad un Pool, rappresentativo di un gruppo di acquisto di riassicurazione, è preclusivo della convenzione SACE?
No, non è preclusivo e non condiziona in alcun modo i termini e le condizioni della garanzia pubblica, ivi compreso il plafond allocato alla compagnia.
È possibile una semplificazione dell’Allegato Tecnico della Convenzione?
È possibile avere chiarimenti in merito al processo di adesione per il 2026?
Il processo di adesione alla garanzia pubblica è stato avviato il 29 luglio 2025. Il termine per l’invio a SACE dell’atto di adesione è fissato al 22 ottobre 2025. Al riguardo, è utile precisare che:
- a seguito della ricezione degli atti di adesione, SACE comunicherà a ciascuna compagnia aderente via posta elettronica il plafond riassicurativo ad essa attribuibile in funzione delle richieste pervenute (termine: 10 novembre 2025);
- la compagnia potrà valutare il plafond proposto così come le altre condizioni applicabili alla riassicurazione statale e confermare la volontà di accedere alla garanzia pubblica rispondendo alla comunicazione pervenuta da SACE (termine: 5 dicembre 2025);
- SACE invierà le condizioni speciali non oltre la metà di dicembre 2025 a ciascuna compagnia che entro 5 giorni lavorativi potrà procedere alla sottoscrizione.
La sottoscrizione delle condizioni speciali determina l’efficacia della convenzione. In assenza di tale sottoscrizione, la convenzione rimarrà definitivamente inefficace. Nel caso in cui la convenzione resti inefficace per talune compagnie, il plafond riassicurativo definito per le stesse verrà proporzionalmente ripartito tra quelle aderenti.