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Leasing e leaseback Mid Cap

Garanzie su operazioni di Leasing e Leaseback Mid Cap

 

Come aderire a Garanzia Italia

Il soggetto finanziatore per aderire a Garanzia Italia, ricevere le credenziali per accedere al Portale e sottomettere la richiesta di garanzia deve seguire i seguenti passi:

 


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Consulta le nostre F.A.Q. oppure contatta il numero verde 800.269.264

 

1. Quando la garanzia SACE si intende perfezionata?

Nel caso in cui il bene venga consegnato prima del 31 dicembre 2021, la garanzia si considera perfezionata alla data di consegna del bene. Nel caso di consegna del bene successiva al 31 dicembre 2021 si considera perfezionata comunque il 31 dicembre 2021.

2. Una volta che SACE emette la garanzia, quanto tempo avrà a disposizione la società di Leasing per perfezionare il finanziamento?

La società di leasing dovrà (a) effettuare il pagamento integrale del corrispettivo di acquisto o di costruzione del bene in favore del fornitore entro la data di consegna (o collaudo) del bene e (b) fare in modo che il bene sia consegnato all’Impresa Beneficiaria entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 Giugno 2022 esclusivamente  nell’ipotesi in cui il Bene non risulti disponibile alla data di conclusione del contratto di Leasing e sempre a condizione che entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal. In tale ultima ipotesi, la garanzia si intenderà automaticamente perfezionata il 31 dicembre 2021.

3. Quando deve essere consegnato il bene?

Il bene, nel caso in cui non fosse immediatamente disponibile alla data di conclusione del contratto di finanziamento, può essere consegnato entro il 31/12/2021.

4. Da quando decorre la durata del finanziamento?

Il finanziamento ha una durata massima di sei anni, con un periodo di pre-ammortamento massimo di trentasei mesi e decorre dalla precedente fra la data di consegna del bene e il 31 dicembre 2021. Pertanto se il bene viene consegnato prima del 31 dicembre 2021, la data di partenza del finanziamento coincide con la data di consegna del bene stesso. Se il bene viene consegnato a partire dal 1 Gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2021, la data di partenza del finanziamento coincide con il 31 dicembre 2021.

5. La garanzia SACE ha ad oggetto anche l’anticipo versato dall’impresa utilizzatrice per l’acquisto del bene (cd maxi-canone iniziale)?

No, la garanzia SACE non ha ad oggetto queste somme.

6. La Garanzia SACE ha ad oggetto il corrispettivo legato all’opzione di riscatto del bene?

La garanzia SACE ha ad oggetto anche il corrispettivo legato all’eventuale diritto di opzione di riscatto del bene nel caso in cui lo stesso sia esercitato dall’impresa beneficiaria.

Rientrano nella categoria Mid Cap le imprese diverse dalle PMI secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e che, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, abbiamo un numero di dipendenti non superiore a 499 determinato sulla base delle unità lavoro-anno (ULA) e senza tener conto (esclusivamente per criterio ULA non superiore a 499) di eventuali imprese collegate e/o associate.

Sì, possono richiedere la garanzia gratuita SACE tutte le imprese Mid Cap fino a 499 dipendenti (ULA) diverse da PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE.

Per ULA (unità-lavorative-anno) si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Si intende il fatturato complessivo realizzato dalla sola impresa beneficiaria nel corso dell’anno 2019.

Indipendentemente da criteri dimensionali dell’impresa richiedente (fatturato e/o dipendenti), la Garanzia SACE per l’operatività gratuita Mid Cap è fissata all'80%. Pertanto, indipendentemente dallo scopo del finanziamento (investimenti, circolante, rimborso/rinegoziazione dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario, etc.), la % garantita, a partire dal 1° luglio 2021, sarà solo pari all’80%.

Sì, qualora alla data della richiesta non abbia saturato l’importo massimo garantito di EUR 5 mln (“Plafond”) e nei limiti della disponibilità residua del Plafond.

La garanzia gratuita è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che l’impresa beneficiaria non è tenuto a versare. L'impresa beneficiaria si impegna a rispettare il massimale previsto dalla normativa di riferimento.

L’impresa può richiedere più finanziamenti assistiti da garanzie gratuite SACE rispettando complessivamente i limiti di EUR 5 milioni del Plafond. Gli importi garantiti (in linea capitale) andranno a cumularsi con quanto già garantito dal Fondo.

No, è necessario richiedere due finanziamenti distinti: uno come Mid Cap Nro Dipendenti < 499 che verrà assistito da garanzia gratuita nei limiti del Plafond garantito di 5 mln disponibile, e l’altro come Grande Impresa (“GI”) secondo il processo standard Garanzia Italia.

No, non cumulano.

Si detti importi si cumulano e la Mid Cap sarà eleggibile solo per il Plafond residuo ove disponibile o se, non più disponibile, come Grande Impresa (“GI”) secondo il processo standard Garanzia Italia.

L’importo massimo garantito dei 5 milioni è per impresa e può essere ottenuto anche con più richieste fatte a diversi soggetti finanziatori o nell’ambito di un pool.

La Mid Cap può richiedere il finanziamento per i medesimi scopi previsti per l’operatività standard Garanzia Italia.

No. Per la sola operatività Mid Cap non è previsto questo impegno.

Per le operazioni finanziarie garantite da SACE a favore delle Mid Cap ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l’aiuto per l’impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell’intervento, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti dal Quadro temporaneo e che sono riportati nelle Condizioni Generali specifiche per l’operatività Mid Cap.

L’aiuto è determinato calcolando i premi teorici in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

E’ a disposizione sul portale Garanzia Italia, nella sezione documenti, il simulatore di calcolo in excell, selezionando nell’apposita casella Dimensione Impresa la catg Mid Cap. E’ inoltre consultabile sul sito di Garanzia Italia il documento a supporto (“Tavole pricing Garanzia Italia”), che riporta un riepilogo con tutte le tabelle dei premi teorici di garanzia per Garanzia Italia Mid Cap ai fini della definizione dell’aiuto.

Tale aiuto verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, che prevedono specifici massimali per impresa differenziati a seconda dell’appartenenza al settore economico.

Contestualmente all’emissione della Garanzia, SACE comunicherà mediante PEC i valori di COR ed ESL all’impresa beneficiaria all’indirizzo indicato nella richiesta di finanziamento.

No, per l’operatività Mid Cap gratuita vige la sola procedura “semplificata”.

In caso di violazione SACE potrà richiedere all’impresa beneficiaria un importo pari all’equivalente sovvenzione lordo indicato nella lettera di garanzia.

Sì, bisognerà aderire alla Condizioni e Termini Generali della Garanzia Italia per l’operatività gratuita Mid Cap (Allegato 7) e firmare il modulo di accreditamento (Allegato 3) indicando il medesimo referente prodotto utilizzato per l’operatività standard di Garanzia Italia.

No. Per l’operatività Mid Cap sono previsti gli stessi adempimenti antimafia già previsti per l’operatività Garanzia Italia.

Si, i limiti di cui sopra possono essere superati qualora la Mid Cap dichiari che il finanziamento garantito richiesto è inferiore all’importo del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento previsto nei 12 mesi successivi alla data della richiesta.

Dovranno essere sempre trimestralmente comunicati a SACE i seguenti eventi: 

  • la proposta transattiva presentata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
  • l'ammissione dell'impresa beneficiaria alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia).

Inoltre, per aggiungere più dettagli riguardo le info inserite nel report trimestrale, è a disposizione la modalità online per la comunicazione degli eventi

Per il calcolo si considera l’importo garantito dal Fondo dei finanziamenti in essere al momento della richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SACE.

Se i finanziamenti garantiti dal Fondo sono stati erogati, si considera l’importo garantito del debito residuo, mentre per i finanziamenti non ancora erogati si considera l’importo oggetto di copertura di cui alle garanzie emesse dal Fondo.

SACE effettuerà un controllo automatico in relazione solamente a finanziamenti precedentemente garantiti con Garanzia Italia ai sensi del DL. Il controllo non sarà esteso agli altri finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche nell’ambito del Temporary Framework, che dovranno essere auto-dichiarati dall'azienda.

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

Sì, è considerata eligible per Garanzia Italia a condizione che (i) dichiari al Soggetto Finanziatore di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale o di aver stipulato accordi di ristrutturazione o di aver presentato un piano di risanamento successivamente al 29 febbraio 2020 e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’Impresa Beneficiaria, dichiari a SACE (a) di aver verificato che, alla data della richiesta di garanzia, l’Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) che l’Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.; Ai fini del soddisfacimento delle condizioni sub (i) e (ii), il Soggetto Finanziatore potrà richiedere a SACE la modulistica da impiegare per rendere le relative dichiarazioni.

Garanzia Italia Mid Cap è concessa a norma della sezione 3.2 del Quadro temporaneo (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) e un’impresa beneficiaria può fruire contemporaneamente delle diverse misure di cui alla sezione stessa, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo. Inoltre Garanzia SACE Mid Cap è concessa in combinazione con gli aiuti di cui alla sezione 3.1 relativamente ai premi di garanzia che l’Impresa Beneficiaria non è tenuta a versare e nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

Infine Garanzia Italia Mid Cap può essere cumulata con gli altri aiuti previsti dalle diverse sezioni del Quadro temporaneo ma non è consentito il cumulo con gli aiuti ai sensi della sezione 3.3 se questi ultimi vengono concessi per il medesimo prestito sottostante. Possono essere invece cumulati se concessi per prestiti diversi, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

Esclusivamente con riferimento all'operatività Garanzia Italia - MID CAP, il Decreto Sostegni BIS ha eliminato, anche con riferimento alle garanzie già emesse alla data di entrata in vigore del Decreto, l'impegno in capo all'impresa beneficiaria e alle altre imprese con sede in Italia appartenente allo stesso gruppo dell'impresa beneficiaria, a non distribuire i dividendi.

Possono considerarsi ammissibili nella misura in cui l'acquisto di partecipazioni non sia effettuato nell'ottica di operazione/i di pura natura finanziaria. Pertanto sono ammesse le operazioni di acquisizione se strumentali all'attività di impresa e inquadrabili in un piano di sviluppo/ampliamento dell'attività tipica di impresa a monte o a valle.

L'istituto finanziatore dovrà pertanto acquisire nel proprio fascicolo istruttorio:

  • Dossier BIOS CERVED delle società interessate dall'operazione per verificare che abbiano lo stesso codice ATECO o codici ATECO che si integrino
  • dettaglio delle percentuali di quote/azioni oggetto dell'operazioni di acquisizione
  • piano di sviluppo da cui risulti che la finalità è collegata a un piano di crescita aziendale e da mettere in relazione all'attività tipica di impresa.

La documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro in fase di verifica e controllo.

Ai fini della richiesta della Garanzia Italia Mid Cap è necessario indicare oltre al rating anche la PD associata calcolata sulla base dei criteri di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"). Nei casi in cui il soggetto finanziatore non dovesse essere in grado di applicare un rating interno ("IRB - Internal Rating Based") e non risultasse quindi possibile comunicare una PD calcolata ai sensi della Circolare 285, la PD potrà essere calcolata anche attraverso metodi alternativi quali il rating/modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI.

 

In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).

La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.

In caso di sostituzione del finanziamento in essere sarà possibile modificare non solo la durata ma anche altre caratteristiche del finanziamento - ad esempio l’importo prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva nei limiti previsti dalla normativa rispetto ai parametri dimensionali dell’impresa alla data della richiesta di sostituzione, tasso/margine e commissioni applicate, etc. -. Le richieste di sostituzione verranno gestite attraverso il portale di Garanzia Italia come già avviene per le nuove operazioni.

Si, con l’erogazione del nuovo finanziamento sarà possibile rimborsare il precedente.

No. Solo le operazioni già perfezionate potranno essere oggetto di sostituzione.

No, non è possibile.  

Sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia solamente in caso di sostituzione. 

In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere.

In caso di sostituzione la durata è invece intesa come nuova durata del finanziamento che sostituisce il precedente e pertanto esclude il periodo già trascorso del finanziamento che si va a sostituire.

Per le operazioni già ammesse a Garanzia Italia sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia, per estensione o sostituzione, fino ad un massimo di 96 mesi. In particolare, per le sostituzioni sarà possibile inviare tali richieste ed emettere le garanzie entro il 30 giugno 2022 e pertanto la scadenza del finanziamento sostituito non potrà essere successiva al 30/06/2030.

Per le estensioni di operazioni in bonis invece, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 30/06/2022 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 30/06/2030.

No, tale obbligo è previsto esclusivamente per i finanziamenti che abbiano come finalità il rifinanziamento del debito accordato in essere non assistito da Garanzia Italia.

È possibile concedere comunque (facoltà e non obbligo) finanza aggiuntiva all’impresa beneficiaria nell’ambito di un’operazione di sostituzione di una precedente operazione Garanzia Italia. 

È necessario indicare l’ammontare complessivo, equivalente quindi alla somma tra i) l’ammontare outstanding del finanziamento che si sostituisce - che il soggetto finanziatore troverà già indicato nel portale - e ii) l’importo della finanza aggiuntiva.

Se, al fine di implementare la sostituzione:

 

a) la banca non prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE; ovvero

 

b) la banca prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento ed erogare il finanziamento, comunicando la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.

La data di perfezionamento.

Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.

Il riferimento normativo della decisione della commissione europea è scaricabile al seguente link : https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202127/295211 2293188 25 2.pdf 

 

Tali tabelle sono altresì consultabili all'interno della sezione estensione e sostituzione del Manuale operativo e nel documento Tavole pricing Garanzia Italia, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia.

Sì, in caso di rifinanziamento di operazione assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia con Garanzia SACE sarà necessario prevedere finanza aggiuntiva per il 25% dell'importo del debito accordato in essere come un'operazione di rifinanziamento non assistita da Garanzia SACE. Si ricorda che nelle Condizioni Generali pubblicate sono stati disciplinati I termini di cui alle richieste di rifinanziamento di operazioni Mid Cap già garantite dal Fondo Centrale di Garanzia.

Come per le nuove operazioni, anche le estensioni e le sostituzioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di garanzia a SACE.

Sarà possibile utilizzare il conto dedicato già disponibile.

Nel caso di estensione verrà mantenuta la percentuale di copertura esistente. Pertanto verrà mantenuto il 90% ovvero l’80% per le operazioni di rifinanziamento. Nel caso di sostituzione verrà invece applicata unicamente la percentuale di copertura prevista a partire dal 1 luglio per le midcap ovvero l’80%.

No. Sia per nuove operazioni sia per allungamenti di durata delle garanzie già concesse mediante estensione o sostituzione rimane la gratuità dell’intervento e non è richiesto il versamento di un premio di garanzia. Tuttavia, in coerenza con quanto previsto dal Temporary Framework, un premio teorico di garanzia è calcolato per ciascun prestito. Tale premio teorico di garanzia è calcolato in funzione della durata del prestito garantito e della copertura della garanzia, sulla base dei corrispettivi annuali che sono stati riportati nelle corrispondenti Condizioni Generali Mid Cap. I premi annuali teorici di garanzia saranno applicati all'importo del debito residuo del prestito garantito per ogni anno e saranno poi attualizzati alla data di concessione della garanzia utilizzando il tasso di sconto calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008. L’importo, come sopra determinato, sarà considerato quale sovvenzione (ESL) riconosciuta al beneficiario finale ai sensi della Sezione 3.1. del Temporary Framework COVID-19.

In caso di operazioni di rinegoziazione che abbiano ad oggetto il rifinanziamento parziale o totale di singole linee di credito, facenti parte e regolate all’interno di un contratto di finanziamento unitamente ad una o più linee di credito le quali non sono oggetto di rimborso (es. contratti di finanziamento multitranche), il 25% di nuova finanza  va calcolato solo sull'accordato delle linee oggetto di rinegoziazione e non sull’intero accordato, inclusivo delle linee che non sono oggetto di rimborso.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
  
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento e non al 31/12/2019.

E’ necessario considerare l’importo outstanding del finanziamento.

SI. Tutte le operazioni di finanziamento non rateali entro i 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle condizioni generali e delle disposizioni operative previste dal Manuale Operativo Affidamenti breve termine, possono essere garantite. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Anche le linee a breve termine (esempio scoperto di c/c, anticipo fatture e Ri.Ba.) utilizzate nella forma rotativa possono essere garantite purchè siano a scadenza definita.

In tali casi i riferimenti di erogazione in unica soluzione e data della stessa, previsti dalle condizioni generali, vengono intese con attivazione dell’intero affidamento e relativa data in cui il fido viene concesso ed agganciato al conto dedicato. L'erogazione potrà essere a quel punto in una o piu’ soluzioni, anche in forma rotativa.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

No, la garanzia che viene emessa in sostituzione non può essere oggetto di una successiva sostituzione.

Sì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 e 1-bis.1 del cd. “DL Liquidità” possono destinare i proventi del finanziamento garantito al sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia selezionando, nella richiesta di finanziamento, lo scopo “capitale circolante”.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.


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