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Garanzie finanziamenti Mid Cap


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Rientrano nella categoria Mid Cap le imprese diverse dalle PMI secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e che, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, abbiamo un numero di dipendenti non superiore a 499 determinato sulla base delle unità lavoro-anno (ULA) e senza tener conto (esclusivamente per criterio ULA non superiore a 499) di eventuali imprese collegate e/o associate.

Sì, possono richiedere la garanzia gratuita SACE tutte le imprese Mid Cap fino a 499 dipendenti (ULA) diverse da PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE.

Per ULA (unità-lavorative-anno) si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Si intende il fatturato complessivo realizzato dalla sola impresa beneficiaria nel corso dell’anno 2019.

Indipendentemente da criteri dimensionali dell’impresa richiedente (fatturato e/o dipendenti), la Garanzia SACE per l’operatività gratuita Mid Cap è fissata all'80%. Pertanto, indipendentemente dallo scopo del finanziamento (investimenti, circolante, rimborso/rinegoziazione dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario, etc.), la % garantita, a partire dal 1° luglio 2021, sarà solo pari all’80%.

Sì, qualora alla data della richiesta non abbia saturato l’importo massimo garantito di EUR 5 mln (“Plafond”) e nei limiti della disponibilità residua del Plafond.

La garanzia gratuita è concessa in combinazione con gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato, relativamente ai premi di garanzia che l’impresa beneficiaria non è tenuto a versare. L'impresa beneficiaria si impegna a rispettare il massimale previsto dalla normativa di riferimento.

Sì, è possibile considerarlo.

L’impresa può richiedere più finanziamenti assistiti da garanzie gratuite SACE rispettando complessivamente i limiti di EUR 5 milioni del Plafond. Gli importi garantiti (in linea capitale) andranno a cumularsi con quanto già garantito dal Fondo.

No, è necessario richiedere due finanziamenti distinti: uno come Mid Cap Nro Dipendenti < 499 che verrà assistito da garanzia gratuita nei limiti del Plafond garantito di 5 mln disponibile, e l’altro come Grande Impresa (“GI”) secondo il processo standard Garanzia Italia.

No, non cumulano.

L’importo massimo garantito dei 5 milioni è per impresa e può essere ottenuto anche con più richieste fatte a diversi soggetti finanziatori o nell’ambito di un pool.

La Mid Cap può richiedere il finanziamento per i medesimi scopi previsti per l’operatività standard Garanzia Italia.

No. Per la sola operatività Mid Cap non è previsto questo impegno.

Per le operazioni finanziarie garantite da SACE a favore delle Mid Cap ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l’aiuto per l’impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell’intervento, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti dal Quadro temporaneo e che sono riportati nelle Condizioni Generali specifiche per l’operatività Mid Cap.

L’aiuto è determinato calcolando i premi teorici in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

E’ a disposizione sul portale Garanzia Italia, nella sezione documenti, il simulatore di calcolo in excell, selezionando nell’apposita casella Dimensione Impresa la catg Mid Cap. E’ inoltre consultabile sul sito di Garanzia Italia il documento a supporto (“Tavole pricing Garanzia Italia”), che riporta un riepilogo con tutte le tabelle dei premi teorici di garanzia per Garanzia Italia Mid Cap ai fini della definizione dell’aiuto.

Tale aiuto verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, che prevedono specifici massimali per impresa differenziati a seconda dell’appartenenza al settore economico.

Contestualmente all’emissione della Garanzia, SACE comunicherà mediante PEC i valori di COR ed ESL all’impresa beneficiaria all’indirizzo indicato nella richiesta di finanziamento.

No, per l’operatività Mid Cap gratuita vige la sola procedura “semplificata”.

No, per l’operatività Mid Cap gratuita non è prevista la strutturazione di operazioni di tipo “Push Down” (Controllante-Controllate)

In caso di violazione SACE potrà richiedere all’impresa beneficiaria un importo pari all’equivalente sovvenzione lordo indicato nella lettera di garanzia.

Sì, bisognerà aderire alla Condizioni Generali della Garanzia Italia per l'operatività gratuita Mid Cap.

No. Per l’operatività Mid Cap sono previsti gli stessi adempimenti antimafia già previsti per l’operatività Garanzia Italia.

Si, i limiti di cui sopra possono essere superati qualora la Mid Cap dichiari che il finanziamento garantito richiesto è inferiore all’importo del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento previsto nei 12 mesi successivi alla data della richiesta.

Dovranno essere sempre trimestralmente comunicati a SACE i seguenti eventi: 

  • la proposta transattiva presentata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
  • l'ammissione dell'impresa beneficiaria alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia).

Inoltre, per aggiungere più dettagli riguardo le info inserite nel report trimestrale, è a disposizione la modalità online per la comunicazione degli eventi

Per il calcolo si considera l’importo garantito dal Fondo dei finanziamenti in essere al momento della richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SACE.

Se i finanziamenti garantiti dal Fondo sono stati erogati, si considera l’importo garantito del debito residuo, mentre per i finanziamenti non ancora erogati si considera l’importo oggetto di copertura di cui alle garanzie emesse dal Fondo.

Sì, è considerata eligible per Garanzia Italia a condizione che (i) dichiari al Soggetto Finanziatore di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale o di aver stipulato accordi di ristrutturazione o di aver presentato un piano di risanamento successivamente al 29 febbraio 2020 e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’Impresa Beneficiaria, dichiari a SACE (a) di aver verificato che, alla data della richiesta di garanzia, l’Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) che l’Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.; Ai fini del soddisfacimento delle condizioni sub (i) e (ii), il Soggetto Finanziatore potrà richiedere a SACE la modulistica da impiegare per rendere le relative dichiarazioni.

Garanzia Italia Mid Cap è concessa a norma della sezione 3.2 del Quadro temporaneo (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) e un’impresa beneficiaria può fruire contemporaneamente delle diverse misure di cui alla sezione stessa, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo. Inoltre Garanzia SACE Mid Cap è concessa in combinazione con gli aiuti di cui alla sezione 3.1 relativamente ai premi di garanzia che l’Impresa Beneficiaria non è tenuta a versare e nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

Infine Garanzia Italia Mid Cap può essere cumulata con gli altri aiuti previsti dalle diverse sezioni del Quadro temporaneo ma non è consentito il cumulo con gli aiuti ai sensi della sezione 3.3 se questi ultimi vengono concessi per il medesimo prestito sottostante. Possono essere invece cumulati se concessi per prestiti diversi, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

Esclusivamente con riferimento all'operatività Garanzia Italia - MID CAP, il Decreto Sostegni BIS ha eliminato, anche con riferimento alle garanzie già emesse alla data di entrata in vigore del Decreto, l'impegno in capo all'impresa beneficiaria e alle altre imprese con sede in Italia appartenente allo stesso gruppo dell'impresa beneficiaria, a non distribuire i dividendi.

Possono considerarsi ammissibili nella misura in cui l'acquisto di partecipazioni non sia effettuato nell'ottica di operazione/i di pura natura finanziaria. Pertanto sono ammesse le operazioni di acquisizione se strumentali all'attività di impresa e inquadrabili in un piano di sviluppo/ampliamento dell'attività tipica di impresa a monte o a valle.

L'istituto finanziatore dovrà pertanto acquisire nel proprio fascicolo istruttorio:

  • Dossier BIOS CERVED delle società interessate dall'operazione per verificare che abbiano lo stesso codice ATECO o codici ATECO che si integrino
  • dettaglio delle percentuali di quote/azioni oggetto dell'operazioni di acquisizione
  • piano di sviluppo da cui risulti che la finalità è collegata a un piano di crescita aziendale e da mettere in relazione all'attività tipica di impresa.

La documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro in fase di verifica e controllo.

Sì. Tutte le operazioni di affidamento non rateali entro i 36 mesi nel rispetto delle finalità e delle prescrizioni previste dalle condizioni generali posso essere garantite sia da Garanzia Italia sia da Garanzia MID Cap nel rispetto delle condizioni di accesso delle aziende beneficiarie richiedenti. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

No. Sono confermate le precedenti percentuali di Garanzia. Ricordiamo che post Decreto Sostegni bis le % di garanzia Mid Cap sono state modificate all'80% indipendentemente dallo scopo del finanziamento

Ai fini della richiesta della Garanzia Italia Mid Cap è necessario indicare oltre al rating anche la PD associata calcolata sulla base dei criteri di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"). Nei casi in cui il soggetto finanziatore non dovesse essere in grado di applicare un rating interno ("IRB - Internal Rating Based") e non risultasse quindi possibile comunicare una PD calcolata ai sensi della Circolare 285, la PD potrà essere calcolata anche attraverso metodi alternativi quali il rating/modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI.

 

In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).

La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.

In caso di sostituzione del finanziamento in essere sarà possibile modificare non solo la durata ma anche altre caratteristiche del finanziamento - ad esempio l’importo prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva nei limiti previsti dalla normativa rispetto ai parametri dimensionali dell’impresa alla data della richiesta di sostituzione, tasso/margine e commissioni applicate, etc. -. Le richieste di sostituzione verranno gestite attraverso il portale di Garanzia Italia come già avviene per le nuove operazioni.

Si, con l’erogazione del nuovo finanziamento sarà possibile rimborsare il precedente.

No. Solo le operazioni già perfezionate potranno essere oggetto di sostituzione.

No, non è possibile.  

Sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia solamente in caso di sostituzione. 

In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere.

In caso di sostituzione la durata è invece intesa come nuova durata del finanziamento che sostituisce il precedente e pertanto esclude il periodo già trascorso del finanziamento che si va a sostituire.

Per le operazioni già ammesse a Garanzia Italia sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia, per estensione o sostituzione, fino ad un massimo di 96 mesi. In particolare, per le sostituzioni sarà possibile inviare tali richieste ed emettere le garanzie entro il 30 giugno 2022 e pertanto la scadenza del finanziamento sostituito non potrà essere successiva al 30/06/2030.

Per le estensioni di operazioni in bonis invece, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 30/06/2022 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 30/06/2030.

No, tale obbligo è previsto esclusivamente per i finanziamenti che abbiano come finalità il rifinanziamento del debito accordato in essere non assistito da Garanzia Italia.

È possibile concedere comunque (facoltà e non obbligo) finanza aggiuntiva all’impresa beneficiaria nell’ambito di un’operazione di sostituzione di una precedente operazione Garanzia Italia. 

È necessario indicare l’ammontare complessivo, equivalente quindi alla somma tra i) l’ammontare outstanding del finanziamento che si sostituisce - che il soggetto finanziatore troverà già indicato nel portale - e ii) l’importo della finanza aggiuntiva.

Se, al fine di implementare la sostituzione:

 

a) la banca non prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE; ovvero

 

b) la banca prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento ed erogare il finanziamento, comunicando la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.

La data di perfezionamento.

Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.

Il riferimento normativo della decisione della commissione europea è scaricabile al seguente link : https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202127/295211 2293188 25 2.pdf 

 

Tali tabelle sono altresì consultabili all'interno della sezione estensione e sostituzione del Manuale operativo e nel documento Tavole pricing Garanzia Italia, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia.

Sì, in caso di rifinanziamento di operazione assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia con Garanzia SACE sarà necessario prevedere finanza aggiuntiva per il 25% dell'importo del debito accordato in essere come un'operazione di rifinanziamento non assistita da Garanzia SACE. Si ricorda che nelle Condizioni Generali pubblicate sono stati disciplinati I termini di cui alle richieste di rifinanziamento di operazioni Mid Cap già garantite dal Fondo Centrale di Garanzia.

Come per le nuove operazioni, anche le estensioni e le sostituzioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di garanzia a SACE.

Sarà possibile utilizzare il conto dedicato già disponibile.

Nel caso di estensione verrà mantenuta la percentuale di copertura esistente. Pertanto verrà mantenuto il 90% ovvero l’80% per le operazioni di rifinanziamento. Nel caso di sostituzione verrà invece applicata unicamente la percentuale di copertura prevista a partire dal 1 luglio per le midcap ovvero l’80%.

No. Sia per nuove operazioni sia per allungamenti di durata delle garanzie già concesse mediante estensione o sostituzione rimane la gratuità dell’intervento e non è richiesto il versamento di un premio di garanzia. Tuttavia, in coerenza con quanto previsto dal Temporary Framework, un premio teorico di garanzia è calcolato per ciascun prestito. Tale premio teorico di garanzia è calcolato in funzione della durata del prestito garantito e della copertura della garanzia, sulla base dei corrispettivi annuali che sono stati riportati nelle corrispondenti Condizioni Generali Mid Cap. I premi annuali teorici di garanzia saranno applicati all'importo del debito residuo del prestito garantito per ogni anno e saranno poi attualizzati alla data di concessione della garanzia utilizzando il tasso di sconto calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008. L’importo, come sopra determinato, sarà considerato quale sovvenzione (ESL) riconosciuta al beneficiario finale ai sensi della Sezione 3.1. del Temporary Framework COVID-19.

In caso di operazioni di rinegoziazione che abbiano ad oggetto il rifinanziamento parziale o totale di singole linee di credito, facenti parte e regolate all’interno di un contratto di finanziamento unitamente ad una o più linee di credito le quali non sono oggetto di rimborso (es. contratti di finanziamento multitranche), il 25% di nuova finanza  va calcolato solo sull'accordato delle linee oggetto di rinegoziazione e non sull’intero accordato, inclusivo delle linee che non sono oggetto di rimborso.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
  
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento e non al 31/12/2019.

E’ necessario considerare l’importo outstanding del finanziamento.

SI. Tutte le operazioni di finanziamento non rateali entro i 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle condizioni generali e delle disposizioni operative previste dal Manuale Operativo Affidamenti breve termine, possono essere garantite. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Anche le linee a breve termine (esempio scoperto di c/c, anticipo fatture e Ri.Ba.) utilizzate nella forma rotativa possono essere garantite purchè siano a scadenza definita.

In tali casi i riferimenti di erogazione in unica soluzione e data della stessa, previsti dalle condizioni generali, vengono intese con attivazione dell’intero affidamento e relativa data in cui il fido viene concesso ed agganciato al conto dedicato. L'erogazione potrà essere a quel punto in una o piu’ soluzioni, anche in forma rotativa.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

No, la garanzia che viene emessa in sostituzione non può essere oggetto di una successiva sostituzione.

Sì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 e 1-bis.1 del cd. “DL Liquidità” possono destinare i proventi del finanziamento garantito al sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia selezionando, nella richiesta di finanziamento, lo scopo “capitale circolante”.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.

Non sono previsti requisiti ulteriori in termini di importo e durata del finanziamento rispetto a quelli già contemplati dal Decreto Liquidità, fermo restando che il finanziamento dovrà essere effettivamente riconducibile e finalizzato al supporto delle esigenze di liquidità derivanti dalla rateizzazione concessa o da concedersi da parte dei fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Ancora per un breve periodo e fino al 30 giugno 2022, le imprese ad alto consumo energetico che abbiano subito danni riconducibili all’emergenza Covid-19 possono accedere a “Garanzia Italia” ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) e del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19”.

Inoltre e fino al 31 dicembre 2022, le stesse imprese ad alto consumo energetico che abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi internazionale in atto in Ucraina potranno accedere alla nuova garanzia prevista dall’art. 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “Decreto Aiuti”) quale misura mirata a mitigare gli effetti economici dell’intervenuto rincaro dei costi dell’energia, in linea con il nuovo “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022.

Si riporta di seguito una tabella comparativa dei termini e condizioni applicabili alle due misure sopra richiamate.

Garanzia Italia (Art. 1 Decreto Liquidità)

Garanzia SupportItalia (Art. 15 Decreto Aiuti)

Tipologia di intervento

Garanzia su finanziamenti nella forma di:

  • Prestiti bancari
  • Factoring
  • Leasing
  • Titoli di debito

Garanzia su finanziamenti nella forma di:

  • Prestiti bancari
  • Factoring
  • Leasing
  • Crediti documentari import

Importo massimo del finanziamento

Il finanziamento dovrà avere un importo non superiore al maggiore tra: (a) 25% del fatturato annuo relativo al 2019 e (b) doppio dei costi del personale relativi al 2019.

Il finanziamento dovrà avere un importo non superiore al maggiore tra: (a) 15% del fatturato medio degli ultimi tre esercizi conclusi e (b) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla richiesta di finanziamento.

Durata massima del finanziamento

Fino a 8 anni

Fino a 8 anni

Termine per il rilascio garanzia

30 giugno 2022

31 dicembre 2022

Requisiti di accesso

L’impresa beneficiaria deve aver subito conseguenza economiche negative riconducibili all’emergenza Covid-19.

L’impresa beneficiaria deve aver subito conseguenza economiche negative riconducibili alla crisi russo – ucraina.

Imprese in difficoltà

Possono accedere alla misura le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Possono accedere alla misura le imprese che non erano in difficoltà al 31 gennaio 2022, nonché le imprese che a tale data erano in difficoltà purché ammesse alle procedure concorsuali descritte nella norma e a condizione che le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, presuma ragionevolmente il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Sanzioni

/

Sono escluse dalla misura le imprese destinatarie di sanzioni adottate dall’Unione europea.

Cumuli tra le due misure

Per lo stesso finanziamento sottostante, le garanzie non possono essere cumulate con garanzie rilasciate a valere del nuovo “Quadro Temporaneo” per la crisi russo-ucraina, mentre le stesse garanzie possono essere rilasciate su diversi finanziamenti alla stessa impresa a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti non superi il limite massimo consentito per ciascuno dei due regimi.

Per lo stesso finanziamento sottostante, le garanzie non possono essere cumulate con garanzie rilasciate a valere del precedente “Quadro Temporaneo” per l’emergenza Covid-19, mentre le stesse garanzie possono essere rilasciate su diversi finanziamenti alla stessa impresa a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti non superi il limite massimo consentito per ciascuno dei due regimi.

Impegni in materia di dividendi e accordi sindacali

L’impresa deve impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non distribuire dividendi per l’anno in corso al momento della richiesta di finanziamento o per i dodici mesi successivi ove a tale data abbia già effettuato tale distribuzione.

Non previsti

Provvedimenti richiesti per l’attuazione della misura

Misura notificata e autorizzata dalla Commissione europea fino al 30 giugno 2022.

Notifica alla Commissione europea secondo le modalità semplificate previste dal “Quadro Temporaneo” per la crisi russo - ucraina.


  • In data 21 marzo 2022, l’art. 10 del Decreto Energia, al fine di:
  1. fornire una risposta alle esigenze di liquidità riconducibili alla crisi in atto delle imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero
  2. supportare operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica

ha previsto la possibilità per SACE di rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie sui finanziamenti concessi per le predette finalità. Il rilascio di tali garanzie è stato previsto agli stessi termini e condizioni di Garanzia Italia, fino ad un importo complessivo di 5 miliardi di euro e subordinatamente alla notifica e autorizzazione della Commissione europea, secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa comunitaria, e all’adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

  • in data 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” prevedendo, in deroga alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la possibilità di rilasciare garanzie statali su prestiti, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea da effettuarsi secondo le modalità semplificate previste dal citato “Quadro Temporaneo”;
  • in data 17 maggio 2022, al fine di dare attuazione al nuovo “Quadro Temporaneo”, è stato emanato il Decreto Aiuti, che all’art. 15 ha autorizzato SACE a rilasciare garanzie per finanziamenti concessi alle imprese che abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi russo-ucraina.

In considerazione di quanto precede, a seguito dell’introduzione del nuovo “Quadro Temporaneo” e dell’emanazione del Decreto Aiuti, tutte le imprese aventi esigenze di liquidità riconducibili alla crisi internazionale in atto potranno accedere direttamente alla nuova garanzia prevista dall’art. 15 dello stesso Decreto Aiuti (i cui termini e condizioni risultano sostanzialmente equivalenti a quelli della misura che era stata delineata all’art. 10 del Decreto Energia) fino al 31 dicembre 2022.

La norma non prevede un obbligo per le imprese fornitrici di concedere le rateizzazioni degli importi dovuti per i consumi energetici richieste dai propri clienti finali ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto Energia né disciplina le condizioni economiche di tali rateizzazioni, la cui definizione è rimessa all’autonomia delle parti. Tuttavia, al fine di incentivare tali rateizzazioni, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 8 hanno dotato le imprese di strumenti idonei a far fronte alle loro esigenze di liquidità derivanti dalla concessione dalle rateizzazioni autorizzando SACE a rilasciare (i) garanzie sui finanziamenti contratti dai fornitori per sopperire alle carenze di liquidità scaturenti della concessione delle rateizzazioni e (ii) garanzie a copertura del rischio di credito assunto dai fornitori di energia elettrica e gas naturale verso i propri clienti finali aventi sede in Italia e fatturato non superiore a 50 milioni di euro.

Fino al 30 giugno 2022, le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che abbiano subito danni riconducibili all’emergenza Covid-19 possono accedere alla misura prevista dall’articolo 8, comma 2, del Decreto Energia, che ha autorizzato SACE a rilasciare garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale. Tali garanzie sono rilasciate entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro ai termini e condizioni previsti per “Garanzia Italia” dall’art. 1 del Decreto Liquidità e dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19”.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, le stesse imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi internazionale in atto potranno accedere alle garanzie rilasciate da SACE ai termini e condizioni previsti dall’art. 15 del Decreto Aiuti e dal nuovo “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” da parte della Commissione europea il 23 marzo 2022.

Fino al 30 giugno 2022, le imprese clienti dei fornitori di energia e gas che abbiano subito danni riconducibili all’emergenza Covid-19 possono accedere a “Garanzia Italia” ai sensi dell’art. 1 del Decreto Liquidità, in linea con il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19”.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, le stesse imprese, ove abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi internazionale in atto, potranno accedere alle garanzie rilasciate da SACE a termini e condizioni previsti dall’art. 15 del Decreto Aiuti e dal nuovo “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” adottato da parte della Commissione europea il 23 marzo 2022.