Garanzia SupportItalia

Garanzie gratuite

Si avvisano gli utenti che dal 1° gennaio 2024 non è più possibile l'invio di nuove richieste in ambito SupportItalia. Resta comunque possibile:

  • la gestione e la comunicazione online delle richieste di variazione, incluse le richieste di estensione;
  • la comunicazione delle date di perfezionamento/erogazione delle operazioni;
  • l’accesso alle reportistiche trimestrali.

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Come aderire a Garanzia SupportItalia

Il soggetto finanziatore per aderire a Supporto Italia, ricevere le credenziali per accedere al Portale e sottomettere la richiesta di garanzia deve seguire i seguenti passi:

 


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Consulta le nostre F.A.Q. oppure contatta il numero verde 800.269.264

 

No. La misura è accessibile sia alle PMI che alle non PMI.
La garanzia gratuita SACE è rilasciata ai sensi della sez. 2.2 del Temporary Framework (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (come successivamente modificata e integrata) ed è concessa in combinazione con gli “Aiuti di importo limitato” di cui alla sez. 2.1 della medesima Comunicazione. Pertanto, SACE non procederà al rilascio della garanzia, qualora ciò determini il superamento dei massimali definiti per impresa beneficiaria stabiliti dalla Commissione.
I massimali attualmente stabiliti per gli aiuti di importo limitato della sezione 2.1 sono pari a 2 milioni di euro (250.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli; 300.000 per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura).
No. I finanziamenti dovranno essere destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Non è ammesso il rimborso di quanto già sostenuto.
Tale verifica viene effettuata dalla banca solo al momento della richiesta di garanzia.
Il dato da inserire a portale nel campo Tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento è unicamente il margine, se l’operazione è a tasso variabile, o il tasso fisso se l’operazione è in tale modalità. Il soggetto finanziatore inoltre dichiarerà, alla data della richiesta di garanzia, che il Tasso di Interesse quota garantita non è superiore al rendimento del BTP, di durata pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento.
Si veda il Manuale Operativo per gli approfondimenti relativi ad operazioni a tasso variabile o a tasso fisso e per le esemplificazioni con riferimento ai confronti, al fine di verificare che il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non è superiore al rendimento del BTP di durata pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento.
Il rendimento del BTP deve essere verificato utilizzando fonti ufficiali. Ai fini di eventuali verifiche l’utilizzo del prezzo ufficiale quotato sul segmento MOT di Borsa Italiana sarà considerato come fonte principale. Ai fini del reperimento del dato del prezzo ufficiale può essere utilizzato oltre al sito di Borsa Italiana anche un quotidiano a tiratura nazionale (ad esempio “Il Sole24Ore” o “Milano Finanza”).
Come previsto dal D. Aiuti Ter, la quotazione del BTP deve far riferimento al momento della richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziatore. Si potrà considerare la quotazione del BTP relativa al giorno di chiusura precedente nonché quella di apertura del giorno della richiesta di garanzia.
Si, tale dichiarazione si intende aggiuntiva. Deve essere fatta salva la condizione per cui il costo complessivo del finanziamento, composto da (i) commissioni e (ii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE. Inoltre la banca dichiara che il costo complessivo del finanziamento, composto da (i) commissioni e (ii) tasso di interesse, è limitato al recupero dei costi.
Si intende il rendimento di un BTP di durata residua pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento richiesto.
Si intende la durata media rilevata sulla quota capitale del finanziamento. Si vedano sia le condizioni generali che il manuale operativo per la formula di calcolo. A portale è inoltre disponibile il simulatore aggiornato con cui è possibile ottenere la simulazione della durata media del finanziamento sulla base delle variabili inserite.
Esclusivamente per la forma tecnica dei finanziamenti.
L'importo dell'aiuto è pari al valore attuale dei premi indicati nelle tabelle di cui alla decisione della Commissione EU e riportati nelle condizioni generali. I premi, calcolati su base annua sulla base dell'importo garantito del debito residuo del prestito vengono attualizzati, utilizzando il tasso di attualizzazione calcolato conformemente alla Comunicazione della Commissione EU e comunicato da apposito Decreto ministeriale MIMI. A portale è inoltre disponibile il simulatore aggiornato con cui è possibile ottenere la simulazione dell’importo dell’aiuto associato alla garanzia, sulla base delle variabili inserite.
I valori saranno comunicati all’interno della lettera di garanzia. Verranno altresì comunicati all’impresa alla PEC comunicata dal soggetto finanziatore in sede di richiesta di garanzia.
In caso di violazione SACE potrà richiedere all’impresa beneficiaria un importo pari al ESL.
Si è possibile. L’importo del finanziamento in quel caso corrisponderà all’importo stimato delle fatture di futura emissione. Nel caso della procedura semplificata, l’erogazione potrà comunque avvenire entro 90 giorni dall’emissione della garanzia SACE.
Può essere prevista più di un’erogazione, ciascuna effettuata a seguito della presentazione al soggetto finanziatore, da parte dell’impresa beneficiaria, delle fatture (o documenti equipollenti) attestanti l’importo dei consumi energetici oggetto del finanziamento. Il rimborso deve avvenire necessariamente con piano di ammortamento trimestrale.
È sufficiente l’autodichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento di aver subito conseguenze economiche negative riconducibili alla crisi russo – ucraina e l’obbligo per l’impresa, in caso di richiesta da parte di SACE, di dimostrare l’impatto subito.
Non sono previsti requisiti ulteriori in termini di importo del finanziamento rispetto a quelli già contemplati dal Decreto Aiuti, fermo restando che il finanziamento dovrà essere effettivamente riconducibile e finalizzato al supporto delle esigenze di liquidità derivanti dalle dirette ripercussioni economiche negative della crisi russa-ucraina.

L'impresa beneficiaria deve dichiarare che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative dovute a: 

  • cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;
  • difficoltà negli approvvigionamenti dovute, ad esempio, a interruzioni logistiche e/o blocchi nelle forniture dei fattori produttivi utilizzati nella propria attività di impresa, carenze di materie prime e semilavorati, di attrezzature, merci o materiali con problematiche di gestione delle scorte, necessità di sostituzione dei fornitori con fornitori alternativi e conseguenti costi aggiuntivi, difficoltà di ottenere dilazioni di pagamento o richieste di effettuare pagamenti anticipati; 
  • incremento dei prezzi dei fattori produttivi utilizzati dall’impresa nella propria attività con conseguente aumento dei costi di acquisto sostenuti per tali fattori produttivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche) e dei relativi costi accessori quali, ad esempio, spese di imballaggio e di trasporto;

oppure a blocchi, rallentamenti, ritardi, riduzioni o interruzioni dell’attività o dei cicli produttivi dovuti all’incremento dei costi dell’energia e del gas.

Al fine di comprovare la sussistenza di tali circostanze, l’impresa deve impegnarsi a presentare al soggetto finanziatore idonea documentazione quale, ad esempio, bilancio o documentazione aziendale di natura contabile o finanziaria (annuale o infrannuale) da poter presentare qualora il bilancio non sia stato ancora approvato, con confronto rispetto all’anno precedente o ai mesi precedenti la crisi russo-ucraina ovvero rispetto al budget, fatture e/o bollette ovvero altra documentazione equivalente.

Si ritiene che questi ultimi possano essere riferiti (si veda a supporto anche il glossario ENEA  Glossario — it (enea.it)) a costi per energia elettrica, combustibili fossili, fonti rinnovabili, associati a quanto sostenuto dall’impresa beneficiaria per attività imprenditoriali e stabilimenti produttivi localizzati in Italia, escludendo quindi costi per acquisto di fonti energetiche che sono state rivendute a soggetti non utilizzatori finali, quali grossisti o rivenditori di fonti energetiche. I costi sostenuti per fonti energetiche per la successiva vendita a utenza finale, possono essere invece inclusi.
È un’impresa a forte consumo di energia quella ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE. In particolare, per impresa a forte consumo di energia si intende un'impresa in cui: (i) i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità sono pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero (ii) l’imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto (cfr. Direttiva 2003/96/CE) Ai fini di tale definizione: 1) per «acquisti di prodotti energetici e di elettricità» si intende il costo effettivo (incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile) dell'energia acquistata o generata nell'impresa, considerando solo: (i) l'elettricità e (ii) i prodotti per riscaldamento e i prodotti energetici (heat and energy products) utilizzati (a) per finalità di riscaldamento e (b) in relazione a motori fissi o impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici, 2) per «prodotti energetici» si intendono i prodotti identificati con i seguenti codici della nomenclatura contenuta nel regolamento (CE) n. 2031/2001: a) di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715; c) di cui ai codici NC 2901 e 2902; d) di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori; e) di cui al codice NC 3403; f) di cui al codice NC 3811; g) di cui al codice NC 3817; h) di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; 3) per «valore produttivo» si intende la cifra d'affari (turnover), compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita; 4) per «valore aggiunto» si intende il totale della cifra d'affari (turnover) soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni.
Tale importo è espresso in termini di importo massimo garantito, ed è calcolato per singola impresa beneficiaria. Quest’ultima deve in primo luogo, esaurire il suo limite massimo finanziabile calcolato come il maggiore tra il 15% dal fatturato medio consolidato di gruppo realizzato in Italia con riferimento agli ultimi 3 esercizi e al 50% dei costi energetici di gruppo sostenuti in italia nei 12 mesi antecedenti la richiesta di finanziamento, e solo successivamente, dichiarando il proprio fabbisogno di liquidità, potrà accedere ad un importo di garanzie aggiuntive pari a 25 mln nel rispetto di quanto definito nelle condizioni generali.
Sarà possibile per l’impresa eventualmente richiedere più finanziamenti fino a concorrenza di un importo massimo garantito di 25 mln.

Si intende qualsiasi altro documento con le caratteristiche ed idoneo a dimostrare i costi sostenuti per fonti energetiche connessi con l'attività d'impresa.

Non sono previsti requisiti ulteriori in termini di importo e durata del finanziamento rispetto a quelli già contemplati dal Decreto Aiuti e dal quadro temporaneo, fermo restando che il finanziamento dovrà essere effettivamente riconducibile al supporto delle esigenze di liquidità derivanti dall’aumento del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione e/o dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e che le imprese richiedenti si occupino di attività di stoccaggio di gas naturale.

Rispetto agli impegni di Garanzia Italia, non sono più previsti gli impegni in merito a:

  1. distribuzione dividendi
  2. mantenimento dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

Resta invece confermato l’impegno a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione fino alla scadenza del finanziamento.

Rispetto agli impegni di Garanzia Italia, non sono più previsti:

1. che l’esposizione complessiva al momento dell’erogazione sia superiore all’esposizione complessiva nei confronti dell’impresa beneficiaria alla data del 9 aprile 2020

2. il mantenimento del livello di esposizione per i 12 mesi successivi rispetto alla data di erogazione

L’importo massimo garantito è calcolato come la somma di capitale più interessi più oneri accessori (non superiori all’1% dell’importo iniziale in linea capitale dell’importo del finanziamento), a cui viene applicata la percentuale di copertura prevista dalla garanzia.

In caso di operazione a tasso fisso gli interessi verranno calcolati da piano utilizzando il tasso dichiarato dal soggetto finanziatore a portale. In caso di tasso variabile il piano sarà sviluppato assumendo un tasso finito pari al margine (indicato dalla banca nella richiesta di garanzia) più un tasso base convenzionalmente fissato a 1,5%.

La procedura ordinaria sarà attivata nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia, a livello individuale, un numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o un valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, o nel caso in cui l’importo massimo garantito del finanziamento (anche cumulando i precedenti importi massimi garantiti relativi a finanziamenti già richiesti con garanzia SupportItalia) ecceda 375 milioni di euro.
La durata massima dei finanziamenti è pari a 8 anni. Per finanziamenti di durata originaria inferiore a 8 anni sarà possibile estendere successivamente la stessa fino ad un massimo di 8 anni, con scadenza in ogni caso non superiore al 31 dicembre 2031.

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia. Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare che:

1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese, cui sono iscritti obbligatoriamente gli enti del terzo settore che svolgono “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” (cfr. art. 11 del D.lgs. 117/2017)

oppure

2. l’impresa svolge un’attività economica in forma imprenditoriale. Tale aspetto potrà essere confermato oltre che dagli ultimi bilanci anche da altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l’esercizio di tale attività, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Statuto dal quale risulti che, oltre ad avere sede in Italia, può porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per l’ottenimento di un finanziamento, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento degli scopi dell’impresa stessa, (ii) presenza di un Collegio di Revisori e capacità di predisporre bilanci di esercizio e di previsione, (iii) iscrizione alla Camera di Commercio o nella REA.

Inoltre le banche e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito in Italia non sono eleggibili ai fini della garanzia SACE.

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia.

Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

  1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese (per la definizione di attività economica cfr. anche la Comunicazione C/2016/2946)
  2. vi sia una separazione giuridica dall’ente pubblico (elemento evincibile dall’analisi dello statuto).

Lo svolgimento di attività economica va accertato con particolare attenzione in caso di società cui è affidata la gestione in house di servizi per conto di enti pubblici.

La definizione di fatturato è riferibile alla voce ricavi e si applica anche con riferimento a quelle imprese che, come ad esempio, nel settore edilizio, potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione).

Per la verifica del limite di cui al comma 5 dell’art. 15 del DL Aiuti, si considera il fatturato medio consolidato in Italia, escludendo quello realizzato dalle legal entity appartenenti al medesimo Gruppo dell’impresa beneficiaria ma con sede legale all’estero.

Ad esempio, per imprese beneficiarie appartenenti a gruppi industriali senza operatività infragruppo, il "fatturato consolidato in Italia" può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato di gruppo i fatturati delle legal entity estere appartenenti allo stesso gruppo oppure, in alternativa, sommando i fatturati civilistici delle legal entity con sede legale in Italia appartenenti al gruppo. Un esempio numerico in caso di Gruppo che non presenta operatività infragruppo: se il fatturato consolidato di un Gruppo è uguale a 100 e il fatturato delle legal entity estere è pari a 20, il "fatturato consolidato in Italia" sarà uguale a 100-20 = 80.

Qualora il Gruppo di appartenenza dell’impresa beneficiaria dovesse presentare delle partite infragruppo, il fatturato consolidato in Italia può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato del Gruppo, il fatturato realizzato dalle legal entity estere appartenenti al medesimo Gruppo e sommando il fatturato realizzato dalle legal entity estere a valere su beni/servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo (al netto dell’eventuale margine realizzato dalle legal entity estere dalla vendita di beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane). Un esempio numerico in caso di Gruppo con operatività infragruppo: il fatturato consolidato del gruppo è pari a 200; il fatturato delle legal entity estere del Gruppo è pari a 100; il fatturato delle legal entity estere realizzato su beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo è pari a 25 (di cui 5 di relativo margine). In questo caso il fatturato consolidato in Italia del Gruppo può essere pari a 200-100+25-5 = 120.

Ferma restando la data di costituzione successiva al 31 dicembre 2019, come previsto dalla normativa, il parametro relativo al 15% del fatturato annuo totale medio potrà essere calcolato utilizzando gli effettivi esercizi conclusi se di 12 mesi ed escludendo quindi dal calcolo l’esercizio concluso se inferiore a 12 mesi. Nel caso in cui l’impresa abbia un solo esercizio concluso inferiore a 12 mesi, verrà considerato il fatturato relativo ai mesi effettivamente conclusi.
Le imprese che possono accedere alla garanzia SACE ai sensi del DL Aiuti devono avere sede legale in Italia, a prescindere dalla capogruppo estera. 

Se la società non appartiene ad un gruppo, il massimo tra il 15% del suo fatturato medio in Italia negli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche in Italia nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento come risultanti dai relativi bilanci ovvero dalle dichiarazioni fiscali (oppure, nel caso l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, in questo calcolo si prendono a riferimento gli esercizi effettivamente conclusi).

Se la società appartiene ad un gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e i costi sostenuti per fonti energetiche in Italia a livello di gruppo.

L’impresa che rientrava al 31 gennaio 2022 nella categoria di impresa in difficoltà, può accedere alla misura a condizione che:

  1. sia stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
  2. abbia stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o
  3. abbia presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto.

 

In tal caso, il soggetto finanziatore deve dichiarare:

  1. che, alla data della richiesta di garanzia, le esposizioni dell’impresa non siano classificabili come esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero a) il soggetto finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore stesso, b) in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%,
  2. che l’impresa non presenta importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore
  3. di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

In ogni caso le imprese con esposizioni classificate a sofferenza in Centrale Rischi, nell’ultimo flusso di ritorno disponibile, non possono accedere alla Garanzia SupportItalia.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

Si rinvia al documento General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions del luglio 2015, nel quale la Commissione UE fornisce alcuni chiarimenti sul Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) e nello specifico sul termine "debito" ai fini del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile di cui all'articolo 2, paragrafo 18, lettera e), punto 1, del RGEC. Nello specifico, nel chiarimento, il termine "debito" viene inteso come il valore contabile delle passività finanziarie a breve e a lungo termine.

La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla medesima direzione e coordinamento di uno stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., si presume esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359; tale presunzione ammette prova contraria da parte dell’Impresa Beneficiaria mediante:

(a) evidenza della struttura societaria che indichi, in particolare, le modalità con cui vengono redatti i bilanci delle singole società (i.e. quali società consolidano il bilancio);

(b) evidenza dei bilanci e della documentazione connessa sia della impresa beneficiaria che delle altre società del perimetro, dai quali risultino elementi idonei a confermare/escludere rapporti di direzione e coordinamento sussistenti (o meno) tra le varie società appartenenti alla stessa struttura;

(c) dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria attestanti la sussistenza (o meno) di attività di direzione e coordinamento da parte delle società appartenenti alla stessa struttura societaria.

Pertanto con riferimento a quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento, l’impresa beneficiaria può dichiarare l’appartenenza ad un Gruppo qualora sia individuabile una Capogruppo di ultimo livello che esercita - direttamente o indirettamente - attività di direzione e coordinamento, o un controllo operativo o strategico sull’impresa beneficiaria ai sensi delle vigenti norme del codice civile.

Ad esempio, Alfa (l’impresa beneficiaria) è detenuta da Beta che ne ha la direzione e coordinamento o un controllo operativo o strategico. Beta non produce consolidato. Nel calcolo del fatturato generato dal Gruppo in Italia potrà essere considerato un consolidato pro forma certificato valorizzando il fatturato della capogruppo Beta ed il fatturato dell’impresa beneficiaria Alfa, e delle eventuali altre società del Gruppo, considerando la partecipazione che la capogruppo ha nella beneficiaria.

SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse stanziate nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di cui all’articolo 1, comma 1, del menzionato decreto legge.

No. L’art .15 comma 5(f) del DL impone che il finanziamento sia destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, capitale circolante o investimenti destinati a stabilimenti produttivi in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e che le medesime imprese si impegnino a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Si il periodo di preammortamento massimo previsto è di 36 mesi (comprensivo dell’eventuale preammortamento tecnico di massimo 3 mesi) da considerarsi inclusi nella durata massima del finanziamento (con opzione di multipli di 3 mesi). Il finanziamento deve essere erogato entro 90 giorni dall’assegnazione del CUI per la procedura semplificata ed entro 90 giorni dall’emanazione del decreto MEF in caso di operazioni gestite nell’ambito della procedura ordinaria.
È sufficiente aderire alla Condizioni Generali della Garanzia SupportItalia gratuita secondo il modello di atto di adesione previsto dalle stesse. È inoltre necessario procedere all’accreditamento inviando l’allegato 3 presente sul sito, indicando il referente prodotto (che dovrà essere il medesimo di Garanzia Italia). Tutte le utenze create sul prodotto Garanzia Italia, successivamente al completamento della procedura di accreditamento su SupportItalia, saranno automaticamente attive anche per quest’ultimo.

Il soggetto finanziatore potrà liberamente decidere di includere o meno una clausola di zero floor nel contratto di finanziamento. In caso di inserimento di clausola zero floor nel contratto di finanziamento, SACE non ridurrà l’indennizzo della componente negativa dell’Euribor. Viceversa se non previsto nel contratto di finanziamento verrà nettata la componente negativa dell’Euribor.

Si sono ammessi. Il soggetto finanziatore capofila del finanziamento agirà in nome e per conto degli altri partecipanti al pool e farà un’unica richiesta di copertura a SACE.

No, la quota di fatturato dall'Italia è inclusa quindi andrà considerata anche la quota export dall’Italia e non solo il fatturato domestico. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all'estero

Sì come previsto dal decreto, purché abilitata all'esercizio del credito in Italia e in grado di garantire l'apertura di un conto corrente con IBAN italiano su cui erogare il finanziamento garantito.
SACE effettuerà un controllo automatico in relazione solamente a finanziamenti precedentemente garantiti con Garanzia SupportItalia ai sensi del DL Aiuti. Gli altri finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche nell’ambito della sez. 2.2 del Temporary Framework, dovranno essere invece auto-dichiarati dall'azienda.
No, sono esclusi dal perimetro di applicazione del Decreto i finanziamenti subordinati. Il finanziamento ammesso alla garanzia ai sensi del DL Aiuti deve godere di uno status pari passu anche rispetto agli altri finanziamenti concessi dalle banche all’impresa. Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/ rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti dalla garanzia ai sensi del DL Aiuti si devono collocare almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati. Ciò significa che se il finanziamento coperto da SACE è secured, i relativi pagamenti potrebbero anche essere preferiti rispetto agli altri chirografari. Se il finanziamento coperto da Garanzia SACE è unsecured, gli impegni di pagamento saranno pari passu con gli altri finanziamenti unsecured e non subordinati.
Nell’ambito della procedura ordinaria, SACE farà un’istruttoria per ogni singolo finanziamento. Le tempistiche di emissione della garanzia non sono determinabili a priori. L’efficacia della garanzia emessa è subordinata a successiva emanazione del decreto del MEF. Per velocizzare il processo, la banca attiverà SACE ante delibera direttamente in sede di istruttoria.

Il processo di articola in 4 semplici fasi:

  1. L'impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito al soggetto finanziatore che può operare anche in pool con altri finanziatori
  2. Il soggetto finanziatore procede con l'istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE
  3. SACE verifica la richiesta di garanzia e, se idonea, fornisce al soggetto finanziatore un codice Codice Unico Identificativo della garanzia. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale
  4. Il soggetto finanziatore ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 90 giorni di calendario.

L’archiviazione documentale è a carico del soggetto finanziatore; la documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro, fino a 12 mesi dalla scadenza del finanziamento, ad eccezione della richiesta di finanziamento che dovrà essere fornita a SACE al momento dell’inserimento della richiesta di garanzia unitamente all’autocertificazione antimafia dell’azienda che dovrà essere completa anche in termini di numero di autocertificazioni fornite.

L’autocertificazione antimafia è trasmessa dall’impresa beneficiaria a SACE, attraverso il soggetto finanziatore, al momento del caricamento della richiesta di Garanzia SACE D.L. Aiuti.

L’autocertificazione antimafia potrà essere prodotta, alternativamente e a discrezione dell’impresa beneficiaria, attraverso (i) un modello unico di autocertificazione, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti dell’impresa beneficiaria sottoposti a verifica antimafia, oppure (ii) autocertificazioni separate, sottoscritte da ciascun soggetto dell’impresa beneficiaria sottoposto a verifica.

Nel caso di esenzione dagli adempimenti antimafia, andrà prodotta l’autocertificazione di cui all’Allegato 1 – Sub Allegato A-3, dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria. I modelli sono disponibili sul sito web di SACE e gli Allegati alle Condizioni Generali del programma D.L. Aiuti. Per ulteriori approfondimenti è disponibile sul sito web di SACE e nella sezione documenti di Export Plus anche il documento di guida “Vademecum Antimafia”.

Si dovranno essere prodotte anche per questi soggetti.
Il Soggetto Finanziatore potrà verificare che il costo del finanziamento che beneficia della Garanzia SACE è inferiore rispetto alle condizioni previste per un finanziamento con le medesime caratteristiche ma privo della Garanzia medesima, confrontando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il TAEG dell’operazione garantita, ed il TAEG che sarebbe stato applicato al finanziamento senza la Garanzia.

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

Con riferimento ai cumuli, si applicano i seguenti criteri:

  • per lo stesso finanziamento sottostante, la garanzia SACE di cui al D.L. Aiuti non può essere cumulate con: (i) le misure di supporto alla liquidità, sotto forma di prestito agevolato, ai sensi sezione 2.3 del Quadro Temporaneo di Crisi e (ii) le misure di supporto alla liquidità, sotto forma di garanzia o prestito agevolato, ai sensi delle sezioni 3.2 (tra le quali “Garanzia Italia”) o 3.3 del Quadro Temporaneo COVID-19
  • per finanziamenti diversi, SupportItalia non cumula con le misure di supporto alla liquidità, sotto forma di garanzia o prestito agevolato, ai sensi delle sezioni 3.2 (tra le quali “Garanzia Italia”)
  • qualora l’impresa, ovvero il relativo gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE di cui al D.L. Aiuti, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
In caso di estensione la percentuale di copertura originaria rimane inalterata.
Non sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia in caso di estensione.
In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere. Per le estensioni di operazioni, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 31/12/2023 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 31/12/2031.
Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.
Come per le nuove operazioni, anche le estensioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di estensione della garanzia a SACE.
In caso di estensione non è necessaria tale verifica in quanto il soggetto finanziatore non può modificare le condizioni del finanziamento originario.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.

In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).

La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.

La data di perfezionamento.

Sì, l’art. 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (cd. “Decreto Aiuti-quater”), ha chiarito che le imprese del settore edilizio, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Superbonus 110%”), possono accedere alla misura cd. “Garanzia SupportItalia” alle condizioni, secondo le procedure e nei termini previsti dall’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cd. “Decreto Aiuti”).

“Garanzia SupportItalia” è lo strumento attraverso cui SACE rilascia, entro il 31 dicembre 2023, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche negative della crisi russo-ucraina. Nel contesto di tale misura, anche le imprese del settore edilizio che realizzano gli interventi beneficianti del cd. “Superbonus 110%” potranno utilizzare i proventi del finanziamento garantito da SACE in relazione a costi da sostenere per le finalità previste dal cd. “Decreto Aiuti” ( i.e., investimenti, capitale circolante, costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda). Per informazioni più dettagliate, clicca qui.

Inoltre, con riferimento a tali categorie di imprese, il cd. “Decreto Aiuti-quater” ha altresì precisato che i crediti d’imposta eventualmente maturati dalle medesime alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dai soggetti finanziatori quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito delle imprese e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

SACE può rilasciare garanzie per tutte le forme tecniche di finanziamento già operative nell’ambito della misura cd. “Garanzia SupportItalia”, nel rispetto dei termini e condizioni previsti dalle Condizioni Generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet e dall’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Tali forme tecniche comprendono anche le cessioni pro solvendo (sia su base “spot” che “revolving”) dei crediti di imposta nell’ambito della forma tecnica del factoring, e i finanziamenti bancari, ivi inclusi anche i finanziamenti non rateali “revolving” entro una durata massima di 36 mesi. Per informazioni più dettagliate, clicca qui.
No. Nella richiesta di finanziamento l’impresa dichiarerà di rientrare nella categoria di impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, solamente nel caso in cui intenda richiedere il finanziamento utilizzando l’incremento dell’importo garantito fino ad un massimo di 25 mln, e superando quindi limite massimo finanziabile, calcolato come il maggiore tra il 15% dal fatturato medio consolidato di gruppo realizzato in Italia con riferimento agli ultimi 3 esercizi e al 50% dei costi energetici di gruppo sostenuti in Italia nei 12 mesi antecedenti la richiesta di finanziamento. Qualora l’impresa non intenda richiedere il finanziamento nell’ambito del plafond aggiuntivo massimo di 25 mln, non dovrà valorizzare SI con riferimento all’appartenenza alla categoria di impresa a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE.