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Brexit - Scambi in esenzione dal pagamento dei dazi
Buonasera,
Ho una domanda relativa all'accordo UE-UK a seguito della Brexit.
Il requisito per l'esenzione dei dazi è rappresentato unicamente dall'origine preferenziale della merce o anche dalla sua natura?
L’accordo di libero scambio UE/UK firmato il 24 dicembre 2020 è basato sulle regole di origine preferenziale e prevede che gli scambi di merci tra le due aree avvengano in esenzione dal pagamento dei dazi o di particolari quote, a condizione che le merci siano originarie, in conformità alle regole e procedure previste:
- dal Capo 2 (Regole di origine ex artt. 1 -31);
- dall’Allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto).
In base all’identificazione merceologica della merce nella tariffa doganale (prime 4 cifre del HS), che avviene sulla base della sua natura, si potrà applicare per l’origine preferenziale prevista, a seconda dei casi individuati, una o alternativamente entrambe le regole sotto riportate:
- «CTH»: c.d. regola primaria basata sul «passaggio alla voce dog. in questione da qualunque altra voce»;
- «MaxNOM -% (EXW)»: c.d. regola del valore aggiunto dellX% «valore della lavorazione e della trasformazione, nonché l’incorporazione di pezzi originali del paese di fabbricazione, rappresenti almeno la X% del prezzo franco fabbrica».
- Risposta a cura di ADM. Per maggiori informazioni www.adm.gov.it