Import/Export
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05/02/21

Brexit - Scambi in esenzione dal pagamento dei dazi

Autore
Daniele T.
Domanda

Buonasera,

Ho una domanda relativa all'accordo UE-UK a seguito della Brexit.

Il requisito per l'esenzione dei dazi è rappresentato unicamente dall'origine preferenziale della merce o anche dalla sua natura?

Redazione SACE
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Risposta

L’accordo di libero scambio UE/UK firmato il 24 dicembre 2020 è basato sulle regole di origine preferenziale e prevede che gli scambi di merci tra le due aree avvengano in esenzione dal pagamento dei dazi o di  particolari quote, a condizione che le merci siano originarie, in conformità alle regole e procedure previste:

  • dal Capo 2 (Regole di origine ex artt. 1 -31);
  • dall’Allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto).

In base all’identificazione merceologica della merce nella tariffa doganale (prime 4 cifre del HS), che avviene sulla base della sua natura, si potrà applicare per l’origine preferenziale prevista, a seconda dei casi individuati, una o alternativamente entrambe le regole sotto riportate:

  • «CTH»: c.d. regola primaria basata sul «passaggio alla voce dog. in questione da qualunque altra voce»;
  • «MaxNOM -% (EXW)»: c.d. regola del valore aggiunto dellX% «valore della lavorazione e della trasformazione, nonché l’incorporazione di pezzi originali del paese di fabbricazione, rappresenti almeno la X% del prezzo franco fabbrica».

 

- Risposta a cura di ADM. Per maggiori informazioni www.adm.gov.it