Garanzia Italia

Leasing

Garanzie su operazioni di Leasing e Leaseback

 

Come aderire a Garanzia Italia

Il soggetto finanziatore per aderire a Garanzia Italia, ricevere le credenziali per accedere al Portale e sottomettere la richiesta di garanzia deve seguire i seguenti passi:

 


Hai bisogno di maggiori informazioni?

Consulta le nostre F.A.Q. oppure contatta il numero verde 800.269.264

 

1. Quando la garanzia SACE si intende perfezionata?

Nel caso in cui il bene venga consegnato entro il 30/06/2022, la garanzia si considera perfezionata alla data di consegna del bene. Nel caso di consegna del bene successiva al 30/06/2022 si considera perfezionata comunque il 30/06/2022 secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali.

2. Una volta che SACE emette la garanzia, quanto tempo avrà a disposizione la società di Leasing per perfezionare il finanziamento?

Differentemente da quanto accade per i finanziamenti bancari, la società di leasing non deve perfezionare il finanziamento entro 30 o 45 giorni a seconda della relativa procedura. La società di leasing dovrà (a) effettuare il pagamento integrale del corrispettivo di acquisto o di costruzione del bene in favore del fornitore entro la data di consegna (o collaudo) del bene e (b) fare in modo che il bene sia consegnato all'Impresa Beneficiaria entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 31 Dicembre 2022 esclusivamente nell'ipotesi in cui il Bene non risulti disponibile alla data di conclusione del contratto di Leasing e sempre a condizione che entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 il relativo ordine risulti accettato dal fornitore. In tale ultima ipotesi, la garanzia si intenderà automaticamente perfezionata il 30/06/2022 e il premio relativo alla prima annualità corrisposto entro il decimo giorno successivo a questa data.

3. Quando deve essere consegnato il bene?

Il bene, nel caso in cui non fosse immediatamente disponibile alla data di conclusione del contratto di Leasing, può essere consegnato entro il 30/06/2022 e sempre a condizione che entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 il relativo ordine risulti accettato dal fornitore

4. Da quando decorre la durata del finanziamento?

Il finanziamento ha una durata massima di 8 anni, con un periodo di pre-ammortamento massimo di trentasei mesi e decorre dalla precedente fra la data di consegna del bene e il 30 giugno 2022. Pertanto se il bene viene consegnato prima del 30 giugno 2022, la data di partenza del finanziamento coincide con la data di consegna del bene stesso. Se il bene viene consegnato a partire dal 1 Luglio 2022 ed entro il 31 Dicembre 2022, la data di partenza del finanziamento coincide con il 30 giugno 2022.

5. Come sarà corrisposto e calcolato il premio relativo alla prima annualità?

Nel caso in cui la consegna avvenga entro il 30 giugno 2022, il premio relativo alla prima annualità sarà dovuto dal soggetto finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui cade la data di consegna (o collaudo) del bene. Nel caso in cui la consegna del bene avvenga successivamente al 30 giugno 2022, il premio per la prima annualità sarà calcolato sulla base della data presunta di consegna che la società di leasing avrà comunicato a SACE nella richiesta di garanzia e sarà corrisposto entro e non oltre il decimo giorno successivo al 30 giugno 2022.

6. Cosa succede se in caso di consegna successiva al 30/06/2022, la data effettiva di consegna si discosta da quella inserita precedentemente a portale?

7. In caso di data effettiva di consegna differente dalla data inserita precedentemente a portale, eventuali differenze a credito di SACE in relazione al Corrispettivo per la prima annualità saranno comunicate da SACE alla società di leasing, con obbligo in capo a quest'ultima di corrispondere importi entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuto il pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità.Quando deve essere effettuato il pagamento del premio per le annualità successive alla prima?

Il corrispettivo annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal soggetto finanziatore a SACE entro l'ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di pagamento del corrispettivo annuale relativo alla prima annualità. A tal fine il Soggetto Finanziatore includerà nel contratto di finanziamento un impegno dell'Impresa Beneficiaria a corrisponderle l'importo di volta in volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate.

8. La garanzia SACE ha ad oggetto anche l'anticipo versato dall'impresa utilizzatrice per l'acquisto del bene (cd maxi-canone iniziale)?

No, la garanzia SACE non ha ad oggetto queste somme.

9. La Garanzia SACE ha ad oggetto il corrispettivo legato all'opzione di riscatto del bene?

La garanzia SACE ha ad oggetto anche il corrispettivo legato all'eventuale diritto di opzione di riscatto del bene nel caso in cui lo stesso sia esercitato dall'impresa beneficiaria.

 

 

È sufficiente la dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento e la possibilità per l’impresa, in caso di richiesta da parte di SACE, di dimostrare l’impatto subito.

L'impresa beneficiaria può dichiarare e dimostrare di essere incorsa anche in altre difficoltà che possono aver colpito l'impresa beneficiaria a seguito dell'emergenza Covid-19, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Riduzione del fatturato non già verificatasi ma prospettica
  • Difficoltà finanziarie (insoluti/rallentamento incassi)
  • Difficoltà di approvvigionamento (aumento costi, chiusura fornitori, mancanza dilazioni di pagamento)
  • Aumento generalizzato dei costi
  • Aumento di fatturato ma riduzione rispetto ai budget attesi da investimenti effettuati precedentemente con conseguente insostenibilità degli stessi

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia. Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare che:

1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese, cui sono iscritti obbligatoriamente gli enti del terzo settore che svolgono “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” (cfr. art. 11 del D.lgs. 117/2017)

oppure

2. l’impresa svolge un’attività economica in forma imprenditoriale. Tale aspetto potrà essere confermato oltre che dagli ultimi bilanci anche da altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l’esercizio di tale attività, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Statuto dal quale risulti che, oltre ad avere sede in Italia, può porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per l’ottenimento di un finanziamento, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento degli scopi dell’impresa stessa, (ii) presenza di un Collegio di Revisori e capacità di predisporre bilanci di esercizio e di previsione, (iii)  iscrizione alla Camera di Commercio o nella REA.

Inoltre le banche e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito in Italia non sono eleggibili ai fini della garanzia SACE.

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia.

Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

  1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese (per la definizione di attività economica cfr. anche la Comunicazione C/2016/2946)
  2. vi sia una separazione giuridica dall’ente pubblico (elemento evincibile dall’analisi dello statuto).

Lo svolgimento di attività economica va accertato con particolare attenzione in caso di società cui è affidata la gestione in house di servizi per conto di enti pubblici.

Circa le società che svolgono gestione in house di servizi per conto di enti pubblici si precisa altresì che tali imprese sono escluse dalle PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, conseguentemente, potranno accedere all’operatività Garanzia Italia in qualità di Grandi Imprese, ovvero qualora ne rispettino le caratteristiche previste dalle vigenti Condizioni Generali, in qualità di Midcap, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato.

La definizione di fatturato è riferibile alla voce ricavi e si applica anche con riferimento a quelle imprese che, come ad esempio, nel settore edilizio, potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione).

Per la verifica del limite di cui al comma 3 dell’art. 1 del DL n. 23 del 08/04/2020, si considera il fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato dalle legal entity appartenenti al medesimo Gruppo dell’impresa beneficiaria ma con sede legale all’estero.

Ad esempio per imprese beneficiarie appartenenti a gruppi industriali senza operatività infragruppo, il "fatturato consolidato in Italia" può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato di gruppo i fatturati delle legal entity estere appartenenti allo stesso gruppo oppure, in alternativa, sommando i fatturati civilistici delle legal entity con sede legale in Italia appartenenti al gruppo. Un esempio numerico in caso di Gruppo che non presenta operatività infragruppo: se il fatturato consolidato di un Gruppo è uguale a 100 e il fatturato delle legal entity estere è pari a 20, il "fatturato consolidato in Italia" sarà uguale a 100-20 = 80.

Qualora il Gruppo di appartenenza dell’impresa beneficiaria dovesse presentare delle partite infragruppo, il fatturato consolidato in Italia può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato del Gruppo, il fatturato realizzato dalle legal entity estere appartenenti al medesimo Gruppo e sommando il fatturato realizzato dalle legal entity estere a valere su beni/servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo (al netto dell’eventuale margine realizzato dalle legal entity estere dalla vendita di beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane). Un esempio numerico in caso di Gruppo con operatività infragruppo: il fatturato consolidato del gruppo è pari a 200; il fatturato delle legal entity estere del Gruppo è pari a 100; il fatturato delle legal entity estere realizzato su beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo è pari a 25 (di cui 5 di relativo margine). In questo caso il fatturato consolidato in Italia del Gruppo può essere pari a 200-100+25-5 = 120.

Le imprese che possono accedere alla garanzia Italia devono avere sede legale in Italia, a prescindere dalla capogruppo estera. Sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla medesima direzione e coordinamento di uno stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., si presume esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359; tale presunzione ammette prova contraria da parte dell’Impresa Beneficiaria mediante:

(a) evidenza della struttura societaria che indichi, in particolare, le modalità con cui vengono redatti i bilanci delle singole società (i.e. quali società consolidano il bilancio);

(b) evidenza dei bilanci e della documentazione connessa sia della impresa beneficiaria che delle altre società del perimetro, dai quali risultino elementi idonei a confermare/escludere rapporti di direzione e coordinamento sussistenti (o meno) tra le varie società appartenenti alla stessa struttura;

(c) dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria attestanti la sussistenza (o meno) di attività di direzione e coordinamento da parte delle società appartenenti alla stessa struttura societaria.

Pertanto con riferimento a quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento, l’impresa beneficiaria può dichiarare l’appartenenza ad un Gruppo qualora sia individuabile una Capogruppo di ultimo livello che esercita - direttamente o indirettamente - attività di direzione e coordinamento, o un controllo operativo o strategico sull’impresa beneficiaria ai sensi delle vigenti norme del codice civile.

Ad esempio, Alfa (l’impresa beneficiaria) è detenuta da Beta che ne ha la direzione e coordinamento o un controllo operativo o strategico. Beta non produce consolidato. Nel calcolo del fatturato generato dal Gruppo in Italia potrà essere considerato un consolidato pro forma certificato valorizzando il fatturato della capogruppo Beta ed il fatturato dell’impresa beneficiaria Alfa, e delle eventuali altre società del Gruppo, considerando la partecipazione che la capogruppo ha nella beneficiaria.

Se la società non appartiene ad un gruppo il massimo tra il 25% del suo fatturato in Italia e il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia come risultanti da bilancio individuale (oppure, nel caso l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, in questo calcolo si prendono a riferimento i costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

Se la società appartiene ad un gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e i costi del personale sostenuti in Italia.

No. I due criteri devono valere contemporaneamente per poter beneficiare della procedura semplificata. Nell’esempio in domanda la percentuale di copertura massima è dell’80%.

L’impegno viene assunto dall'impresa che beneficia della garanzia nonché da ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima.

L’ammontare dell’esposizione della Banca nei confronti dell’impresa Beneficiaria al momento dell’erogazione del Finanziamento Garanzia Italia deve essere superiore all’ammontare delle esposizioni detenute all’entrata in vigore del DL, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.

Per la verifica del requisito, l'esposizione complessiva della banca verso l'impresa dovrà intendersi al netto della Garanzia SACE rilasciata in ambito "Garanzia Italia". In tal modo la Banca potrà dare evidenza diretta di non aver ridotto l'esposizione netta ed il rischio diretto nei confronti dell’impresa, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del DL. Inoltre i rifinanziamenti/ rinegoziazioni/ consolidamenti di debiti in essere non rappresentano riduzioni di esposizione da parte della Banca.

L'impegno a non distribuire dividendi è contenuto nel modulo di richiesta del finanziamento al soggetto finanziatore e nel relativo contratto di finanziamento.

&È sufficiente aderire alla Condizioni Generali della Garanzia Italia.

Si sono ammessi. Il soggetto finanziatore capofila del finanziamento agirà in nome e per conto degli altri partecipanti al pool e farà un’unica richiesta di copertura a SACE.

In caso di finanziamento erogato in pool, l’obbligo viene esteso a ciascun soggetto finanziatrice del pool, ad eccezione di quello che svolge come unica attività quella di agency/servicing senza sottoscrivere quote del finanziamento.

No, la quota di fatturato dall'Italia è inclusa quindi andrà considerata anche la quota export dall’Italia e non solo il fatturato domestico. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all'estero

Il limite dell’importo massimo finanziabile, è calcolato secondo le regole indicate dall’art 1. Comma 2 (c) del Decreto Liquidità. I relativi dati a supporto per il calcolo sono ricavati dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l’impresa beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall’impresa beneficiaria.

Sì come previsto dal decreto, purché abilitata all'esercizio del credito in Italia e in grado di garantire l'apertura di un conto corrente con IBAN italiano su cui erogare il finanziamento garantito.

SACE effettuerà un controllo automatico in relazione solamente a finanziamenti precedentemente garantiti con Garanzia Italia ai sensi del DL. Il controllo non sarà esteso agli altri finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche nell’ambito del Temporary Framework, che dovranno essere auto-dichiarati dall'azienda.

No, sono esclusi dal perimetro di applicazione del Decreto i finanziamenti subordinati. Il finanziamento ammesso in Garanzia Italia deve godere di uno status pari passu anche rispetto agli altri finanziamenti concessi dalle banche all’impresa. Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/ rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia Italia si devono collocare almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati. Ciò significa che se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è secured, i relativi pagamenti potrebbero anche essere preferiti rispetto agli altri chirografari. Se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è unsecured, gli impegni di pagamento saranno pari passu con gli altri finanziamenti unsecured e non subordinati.

Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni proprie al momento della richiesta di un nuovo finanziamento con Garanzia Italia nel 2021, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta di finanziamento.

No, non è ammissibile. Il finanziamento garantito da SACE potrà comunque essere destinato in misura non superiore al 20 per cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il processo di articola in 4 semplici fasi:

  1. L'impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito al soggetto finanziatore che può operare anche in pool con altri finanziatori
  2. Il soggetto finanziatore procede con l'istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE
  3. SACE verifica la richiesta di garanzia in ordine cronologico e, se idonea, fornisce al soggetto finanziatore un codice Codice Unico Identificativo della garanzia. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale
  4. Il soggetto finanziatore ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 30giorni di calendario.

Possono accreditarsi Banche, Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. I soggetti finanziatori devono, altresì, garantire la possibilità di apertura di conto corrente italiano dove veicolare i finanziamenti garantiti.

L’archiviazione documentale è a carico del soggetto finanziatore; la documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro, fino a 12 mesi dalla scadenza del finanziamento, ad eccezione della richiesta di finanziamento che dovrà essere fornita a SACE al momento dell’inserimento della richiesta di garanzia unitamente all’autocertificazione antimafia dell’azienda che dovrà essere completa anche in termini di numero di autocertificazioni fornite.

Il soggetto finanziatore ha la possibilità di fare un caricamento massivo di più richieste di garanzia tramite la piattaforma SACE. Sia le richieste singole che quelle caricate in modo massivo saranno gestite in ordine cronologico.

Non è previsto modulo cartaceo e l’inserimento sarà completamente digitale.

L’autocertificazione anti-mafia è trasmessa dall’impresa beneficiaria a SACE, attraverso il soggetto finanziatore, al momento del caricamento della richiesta di Garanzia Italia. L’autocertificazione anti-mafia potrà essere prodotta, alternativamente e a discrezione dell’impresa beneficiaria, attraverso (i) un modello unico di autocertificazione, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti dell’impresa beneficiaria sottoposti a verifica antimafia, oppure (ii) autocertificazioni separate, sottoscritte da ciascun soggetto dell’impresa beneficiaria sottoposto a verifica. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito sacesimest.it e allegati alle condizioni generali del programma Garanzia Italia. Per ulteriori approfondimenti è disponibile sul sito sacesimest.it anche il documento di guida “Vademecum Antimafia”.

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

Solo le PMI, come definite da raccomandazione commissione europea n. 2003/361/CE, dovranno prima pienamente utilizzare la capacità del fondo centrale di garanzia o dichiarare di avere una capacità residua insufficiente per un nuovo finanziamento, nonché le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (ISMEA),  e poi presentare richiesta a SACE.

La violazione dell’impegno non determina in alcun caso il venire in meno della Garanzia SACE in favore del soggetto finanziatore bensì, oltre agli usuali rimedi previsti dal contratto di finanziamento, il ricalcolo, a condizioni di mercato, della remunerazione della garanzia.

Sì, è considerata eligible per Garanzia Italia a condizione che (i) dichiari al Soggetto Finanziatore di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale o di aver stipulato accordi di ristrutturazione o di aver presentato un piano di risanamento successivamente al 29 febbraio 2020 e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’Impresa Beneficiaria, dichiari a SACE (a) di aver verificato che, alla data della richiesta di garanzia, l’Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) che l’Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.; Ai fini del soddisfacimento delle condizioni sub (i) e (ii), il Soggetto Finanziatore potrà richiedere a SACE la modulistica da impiegare per rendere le relative dichiarazioni.

1. Gestire livelli occupazionali equivale a non licenziare o mantenere costante livelli occupazionali?

No. Gestire non significa necessariamente mantenere costanti i livelli occupazionali. È possibile gestire i livelli occupazionali anche attraverso licenziamenti, purché si sia raggiunto un accordo sindacale.

2. Aziende senza sindacati o in cui non è obbligatorio avere un sindacato (es. azienda con meno di 15 dipendenti) come ci si regola?

Se si vuole ottenere il prestito garantito, è necessario che l’azienda si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

3. Timing: il decreto impone di aderire ad accordi sindacali a prescindere o solo quando bisogna gestire i livelli occupazionali?

Non è richiesta la sottoscrizione di un accordo quadro con i sindacati ma l’accordo risulta necessario solo quando si presenta la necessità di gestire i livelli occupazionali.

4. Il licenziamento individuale per giustificato motivo/disciplinare può essere ricollegato a mancata gestione di livelli occupazionali?

No. L’impegno non riguarda interventi di tipo individuale.

5. Durata dell’impegno da parte dell’impresa vale dalla data della richiesta di finanziamento e per tutta la durata del finanziamento?

Si, corretto.

6. Con quali tipologie di sindacati è necessario stipulare l’accordo?

Qualunque tipologia e livello organizzativo di sindacato (i.e. sia RSA che RSU).

7. La gestione dei livelli occupazionali deve essere estesa a tutte le persone impiegate in Italia dal gruppo o solo alle persone impiegate nella società richiedente il finanziamento?

Solo a livello di impresa beneficiaria, fatta eccezione per i casi in cui la beneficiaria utilizzi il finanziamento assistito da Garanzia Italia per le società del gruppo: a quel punto l’obbligo si intende esteso alle società che indirettamente beneficiano dell’intervento pubblico.

8. La gestione dei contratti stagionali/ a termine / a chiamata / in somministrazione, deve essere attuata mediante accordi sindacali?

No, l’accordo sindacale si intende necessario, solo per la stabile struttura occupazionale dell’impresa.

9. Le assunzioni vanno gestite attraverso accordi sindacali?

Considerando la ratio della norma (salvaguardia dei posti di lavoro), escludiamo le nuove assunzioni dal concetto di gestione dei livelli occupazionali.

10. Il concetto di gestione dei livelli occupazionali, si estende anche a ogni materia relativa alla gestione del personale (es. modifica orario di lavoro, gestione delle promozioni)?

No, il concetto si riferisce alla gestione dei livelli occupazionali intesa come provvedimenti di tipo collettivo sulla forza lavoro che impattino i livelli occupazionali (ad es. licenziamenti/prepensionamenti).

Garanzia Italia è concessa a norma della sezione 3.2 del Quadro temporaneo (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) e un’impresa beneficiaria può fruire contemporaneamente delle diverse misure di cui alla sezione stessa, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo. Inoltre Garanzia Italia può essere cumulata con gli altri aiuti previsti dalle diverse sezioni del Quadro temporaneo ma non è consentito il cumulo con gli aiuti ai sensi della sezione 3.3, se questi ultimi vengono concessi per il medesimo prestito sottostante. Possono essere invece cumulati se concessi per prestiti diversi, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).

La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.

In caso di sostituzione del finanziamento in essere sarà possibile modificare non solo la durata ma anche altre caratteristiche del finanziamento - ad esempio l’importo prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva nei limiti previsti dalla normativa rispetto ai parametri dimensionali dell’impresa alla data della richiesta di sostituzione, tasso/margine e commissioni applicate, etc. -. Le richieste di sostituzione verranno gestite attraverso il portale di Garanzia Italia come già avviene per le nuove operazioni.

Si, con l’erogazione del nuovo finanziamento sarà possibile rimborsare il precedente.

No. Solo le operazioni già perfezionate potranno essere oggetto di sostituzione.

In caso di estensione la percentuale di copertura originaria rimane inalterata. In caso di sostituzione la percentuale di copertura della nuova operazione segue le condizioni previste dalle Condizioni Generali in linea con le richieste di nuove operazioni. Pertanto qualora ad esempio l’impresa beneficiaria sia stata interessata da eventi quali acquisizioni o fusioni che ne determinano il cambiamento dei parametri sulla cui base è calcolata la percentuale di copertura, quest’ultima verrà ricalcolata di conseguenza.

No, non è possibile.  

Sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia solamente in caso di sostituzione. 

In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere.

In caso di sostituzione la durata è invece intesa come nuova durata del finanziamento che sostituisce il precedente e pertanto esclude il periodo già trascorso del finanziamento che si va a sostituire.

Per le operazioni già ammesse a Garanzia Italia sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia, per estensione o sostituzione, fino ad un massimo di 96 mesi. In particolare, per le sostituzioni sarà possibile inviare tali richieste ed emettere le garanzie entro il 30 giugno 2022 e pertanto la scadenza del finanziamento sostituito non potrà essere successiva al 30/06/2030.

Per le estensioni di operazioni in bonis invece, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 30/06/2022 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 30/06/2030.

No, tale obbligo è previsto esclusivamente per i finanziamenti che abbiano come finalità il rifinanziamento del debito accordato in essere non assistito da Garanzia Italia.

È possibile concedere comunque (facoltà e non obbligo) finanza aggiuntiva all’impresa beneficiaria nell’ambito di un’operazione di sostituzione di una precedente operazione Garanzia Italia. 

È necessario indicare l’ammontare complessivo, equivalente quindi alla somma tra i) l’ammontare outstanding del finanziamento che si sostituisce - che il soggetto finanziatore troverà già indicato nel portale - e ii) l’importo della finanza aggiuntiva.

No, non è possibile destinare i fondi a controllate diverse rispetto a quelle indicate nella richiesta di finanziamento originaria. . E’ possibile comunque limitare solo ad alcune delle controllate a cui i fondi erano stati destinati ma non prevederne delle nuove.>

Se, al fine di implementare la sostituzione:

 

a) la banca non prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE; ovvero

 

b) la banca prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento ed erogare il finanziamento, comunicando la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.

La data di perfezionamento.

Si. SACE comunicherà al soggetto finanziatore il piano premi relativo alla nuova garanzia -  comprensivo quindi della decurtazione dal o dai corrispettivo/i annuale/i dell’ammontare relativo alla porzione di premio già corrisposta dall’impresa beneficiaria ai sensi della precedente Garanzia SACE - in relazione al periodo di rischio non ancora decorso.

In linea con quanto già avviene per il pagamento dei corrispettivi di premio per le nuove operazioni.

Si. Nelle CG è unicamente previsto che la banca debba richiedere all’impresa beneficiaria di corrispondere il delta di remunerazione. Si tratta quindi di un obbligo dell’impresa beneficiaria e non del soggetto finanziatore.

Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.

A seconda della durata di estensione del finanziamento (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo sezione estensione per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia) . Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, e limitatamente alle estensioni oltre 6 anni e fino a 8 anni, verrà richiesto l'eventuale differenziale di premio. 

A seconda della durata del nuovo finanziamento che sostituisce il precedente (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia ). Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, le stesse non verranno rimborsate ad eccezione della porzione del corrispettivo annuale già corrisposta dall'impresa beneficiaria ai sensi della precedente operazione in relazione al periodo di rischio non ancora decorso. Tale porzione verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

Il riferimento normativo della decisione della commissione europea è scaricabile al seguente link : https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202127/295211 2293188 25 2.pdf 

 

Tali tabelle sono altresì consultabili all'interno della sezione estensione e sostituzione del Manuale operativo e nel documento Tavole pricing Garanzia Italia, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia.

Sì, in caso di rifinanziamento di operazione assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia con Garanzia SACE sarà necessario prevedere finanza aggiuntiva per il 25% dell'importo del debito accordato in essere come un'operazione di rifinanziamento non assistita da Garanzia SACE. Si ricorda che nelle Condizioni Generali pubblicate sono stati disciplinati I termini di cui alle richieste di rifinanziamento di operazioni Mid Cap già garantite dal Fondo Centrale di Garanzia.

Come per le nuove operazioni, anche le estensioni e le sostituzioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di garanzia a SACE.

Sarà possibile utilizzare il conto dedicato già disponibile.

In caso di estensione non è necessaria tale verifica in quanto il soggetto finanziatore non può modificare le condizioni del finanziamento originario. In caso di sostituzione, il soggetto finanziatore può modificare le condizioni del finanziamento che sostituisce quello originario e pertanto dovrà sempre verificare che il costo del nuovo finanziamento, che beneficia della Garanzia SACE e che sostituisce il precedente, è inferiore rispetto alle condizioni previste per un finanziamento con le medesime caratteristiche ma privo della Garanzia medesima.

In caso di operazioni di rinegoziazione che abbiano ad oggetto il rifinanziamento parziale o totale di singole linee di credito, facenti parte e regolate all’interno di un contratto di finanziamento unitamente ad una o più linee di credito le quali non sono oggetto di rimborso (es. contratti di finanziamento multitranche), il 25% di nuova finanza  va calcolato solo sull'accordato delle linee oggetto di rinegoziazione e non sull’intero accordato, inclusivo delle linee che non sono oggetto di rimborso.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
  
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento e non al 31/12/2019.

E’ necessario considerare l’importo outstanding del finanziamento.

SI. Tutte le operazioni di finanziamento non rateali entro i 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle condizioni generali e delle disposizioni operative previste dal Manuale Operativo Affidamenti breve termine, possono essere garantite. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Anche le linee a breve termine (esempio scoperto di c/c, anticipo fatture e Ri.Ba.) utilizzate nella forma rotativa possono essere garantite purchè siano a scadenza definita.

In tali casi i riferimenti di erogazione in unica soluzione e data della stessa, previsti dalle condizioni generali, vengono intese con attivazione dell’intero affidamento e relativa data in cui il fido viene concesso ed agganciato al conto dedicato. L'erogazione potrà essere a quel punto in una o piu’ soluzioni, anche in forma rotativa.

Nella fattispecie in questione, le commissioni SACE, in funzione della percentuale garantita, vengono calcolate sull’intero importo dell’affidamento (i.e. accordato) indipendentemente dall’utilizzo/dagli utilizzi.

L'importo del Corrispettivo Annuale è calcolato automaticamente dopo che la banca comunica sul portale la data di erogazione. I pagamenti dei Corrispettivi Annuali vengono regolati annualmente in via anticipata e calcolati sulla base dell'importo del finanziamento outstanding trimestre per trimestre.

Il pagamento del Corrispettivo Annuale per la prima annualità avviene entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento. I Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima, vengono corrisposti, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento.

Si specifica che il termine dei 10 giorni per il versamento dei Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima vale per tutte le garanzie in essere, incluse quelle con diversa indicazione all’art. 4.2 (ii) delle Condizioni Generali.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

In caso di rimborso anticipato totale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito (né parte di esso).

In caso di rimborso anticipato parziale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito. SACE effettuerà un riconteggio dei corrispettivi annuali futuri in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo post rimborso anticipato parziale. La porzione di corrispettivo annuale già corrisposto dall'impresa beneficiaria, in relazione al periodo di rischio successivo al rimborso parziale, e non ancora decorso, verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo annuale utile o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

No, la garanzia che viene emessa in sostituzione non può essere oggetto di una successiva sostituzione.

Sì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del cd. “DL Liquidità” possono destinare i proventi del finanziamento garantito al sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia selezionando, nella richiesta di finanziamento, lo scopo “capitale circolante”.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.