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È sufficiente la dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento e la possibilità per l’impresa, in caso di richiesta da parte di SACE, di dimostrare l’impatto subito.

L'impresa beneficiaria può dichiarare e dimostrare di essere incorsa anche in altre difficoltà che possono aver colpito l'impresa beneficiaria a seguito dell'emergenza Covid-19, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Riduzione del fatturato non già verificatasi ma prospettica
  • Difficoltà finanziarie (insoluti/rallentamento incassi)
  • Difficoltà di approvvigionamento (aumento costi, chiusura fornitori, mancanza dilazioni di pagamento)
  • Aumento generalizzato dei costi
  • Aumento di fatturato ma riduzione rispetto ai budget attesi da investimenti effettuati precedentemente con conseguente insostenibilità degli stessi

Si, SACE può intervenire, e, per le categorie ammesse al Fondo Centrale di Garanzia, a capienza raggiunta della disponibilità sullo stesso.

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia. Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare che:

1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese, cui sono iscritti obbligatoriamente gli enti del terzo settore che svolgono “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” (cfr. art. 11 del D.lgs. 117/2017)

oppure

2. l’impresa svolge un’attività economica in forma imprenditoriale. Tale aspetto potrà essere confermato oltre che dagli ultimi bilanci anche da altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l’esercizio di tale attività, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Statuto dal quale risulti che, oltre ad avere sede in Italia, può porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per l’ottenimento di un finanziamento, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento degli scopi dell’impresa stessa, (ii) presenza di un Collegio di Revisori e capacità di predisporre bilanci di esercizio e di previsione, (iii)  iscrizione alla Camera di Commercio o nella REA.

Inoltre le banche e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito in Italia non sono eleggibili ai fini della garanzia SACE.

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia.

Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

  1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese (per la definizione di attività economica cfr. anche la Comunicazione C/2016/2946)
  2. vi sia una separazione giuridica dall’ente pubblico (elemento evincibile dall’analisi dello statuto).

Lo svolgimento di attività economica va accertato con particolare attenzione in caso di società cui è affidata la gestione in house di servizi per conto di enti pubblici.

Circa le società che svolgono gestione in house di servizi per conto di enti pubblici si precisa altresì che tali imprese sono escluse dalle PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, conseguentemente, potranno accedere all’operatività Garanzia Italia in qualità di Grandi Imprese, ovvero qualora ne rispettino le caratteristiche previste dalle vigenti Condizioni Generali, in qualità di Midcap, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato.

La definizione di fatturato è riferibile alla voce ricavi e si applica anche con riferimento a quelle imprese che, come ad esempio, nel settore edilizio, potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione).

Per la verifica del limite di cui al comma 3 dell’art. 1 del DL n. 23 del 08/04/2020, si considera il fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato dalle legal entity appartenenti al medesimo Gruppo dell’impresa beneficiaria ma con sede legale all’estero.

Ad esempio per imprese beneficiarie appartenenti a gruppi industriali senza operatività infragruppo, il "fatturato consolidato in Italia" può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato di gruppo i fatturati delle legal entity estere appartenenti allo stesso gruppo oppure, in alternativa, sommando i fatturati civilistici delle legal entity con sede legale in Italia appartenenti al gruppo. Un esempio numerico in caso di Gruppo che non presenta operatività infragruppo: se il fatturato consolidato di un Gruppo è uguale a 100 e il fatturato delle legal entity estere è pari a 20, il "fatturato consolidato in Italia" sarà uguale a 100-20 = 80.

Qualora il Gruppo di appartenenza dell’impresa beneficiaria dovesse presentare delle partite infragruppo, il fatturato consolidato in Italia può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato del Gruppo, il fatturato realizzato dalle legal entity estere appartenenti al medesimo Gruppo e sommando il fatturato realizzato dalle legal entity estere a valere su beni/servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo (al netto dell’eventuale margine realizzato dalle legal entity estere dalla vendita di beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane). Un esempio numerico in caso di Gruppo con operatività infragruppo: il fatturato consolidato del gruppo è pari a 200; il fatturato delle legal entity estere del Gruppo è pari a 100; il fatturato delle legal entity estere realizzato su beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo è pari a 25 (di cui 5 di relativo margine). In questo caso il fatturato consolidato in Italia del Gruppo può essere pari a 200-100+25-5 = 120.

Le imprese che possono accedere alla garanzia Italia devono avere sede legale in Italia, a prescindere dalla capogruppo estera. Sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Se la società non appartiene ad un gruppo il massimo tra il 25% del suo fatturato in Italia e il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia come risultanti da bilancio individuale (oppure, nel caso l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, in questo calcolo si prendono a riferimento i costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

Se la società appartiene ad un gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e i costi del personale sostenuti in Italia.

Ai fini del rilascio della garanzia, al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla medesima direzione e coordinamento di uno stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., si presume esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359; tale presunzione ammette prova contraria da parte dell’Impresa Beneficiaria mediante:

(a) evidenza della struttura societaria che indichi, in particolare, le modalità con cui vengono redatti i bilanci delle singole società (i.e. quali società consolidano il bilancio);

(b) evidenza dei bilanci e della documentazione connessa sia della impresa beneficiaria che delle altre società del perimetro, dai quali risultino elementi idonei a confermare/escludere rapporti di direzione e coordinamento sussistenti (o meno) tra le varie società appartenenti alla stessa struttura;

(c) dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria attestanti la sussistenza (o meno) di attività di direzione e coordinamento da parte delle società appartenenti alla stessa struttura societaria.

Pertanto con riferimento a quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento, l’impresa beneficiaria può dichiarare l’appartenenza ad un Gruppo qualora sia individuabile una Capogruppo di ultimo livello che esercita - direttamente o indirettamente - attività di direzione e coordinamento, o un controllo operativo o strategico sull’impresa beneficiaria ai sensi delle vigenti norme del codice civile.

Ad esempio, Alfa (l’impresa beneficiaria) è detenuta da Beta che ne ha la direzione e coordinamento o un controllo operativo o strategico. Beta non produce consolidato. Nel calcolo del fatturato generato dal Gruppo in Italia potrà essere considerato un consolidato pro forma certificato valorizzando il fatturato della capogruppo Beta ed il fatturato dell’impresa beneficiaria Alfa, e delle eventuali altre società del Gruppo, considerando la partecipazione che la capogruppo ha nella beneficiaria.

No. I due criteri devono valere contemporaneamente per poter beneficiare della procedura semplificata. Nell’esempio in domanda la percentuale di copertura massima è dell’80%.

L’impegno viene assunto dall'impresa che beneficia della garanzia nonché da ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima.

Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni proprie al momento della richiesta di un nuovo finanziamento con Garanzia Italia nel 2022, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta di finanziamento.

L'impegno a non distribuire dividendi è contenuto nel modulo di richiesta del finanziamento al soggetto finanziatore e nel relativo contratto di finanziamento.

No, la banca incassa la remunerazione e poi la gira a SACE. La commissione per la Garanzia e gli altri oneri finanziari relativi al finanziamento non possono essere finanziati attraverso i proventi del finanziamento oggetto di Garanzia Italia.

Il costo della garanzia è crescente in base alla durata del finanziamento. il premio è pagato annualmente in via anticipata e si calcola di anno in anno sulla base dell’importo outstanding del finanziamento trimestre per trimestre.

Il premio annuale, si calcola sulla base dei trimestri rimanenti fino alla scadenza del finanziamento.

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di  accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

No. L’art .15 comma 5(f) del DL impone che il finanziamento sia destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, capitale circolante o investimenti destinati a stabilimenti produttivi in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e che le medesime imprese si impegnino a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Con riferimento all’acquisto di un ramo di azienda può considerarsi ammissibile nella misura in cui non implichi l’acquisto di partecipazioni sociali e sempre a condizione che abbia ad oggetto stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. 

Si il periodo di preammortamento massimo previsto è di 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico) da considerarsi inclusi nella durata massima del finanziamento (con opzione di multipli di 3 mesi). Il finanziamento deve essere erogato entro 30 giorni dall’assegnazione del CUI (entro 45 giorni in caso di operazioni gestite nell’ambito della procedura ordinaria).

&È sufficiente aderire alla Condizioni Generali della Garanzia Italia.

No. Il finanziamento prevede un'unica erogazione (entro 30gg di calendario dall'emissione della garanzia per la procedura semplificata ed entro 45gg di calendario per la procedura ordinaria). Le successive tempistiche di utilizzo delle somme erogate, da parte dell’impresa beneficiaria, non sono invece specificamente disciplinate dalle Condizioni Generali.

Il soggetto finanziatore potrà liberamente decidere di includere o meno una clausola di zero floor nel contratto di finanziamento. In caso di inserimento di clausola zero floor nel contratto di finanziamento, SACE non ridurrà l’indennizzo della componente negativa dell’Euribor. Viceversa se non previsto nel contratto di finanziamento verrà nettata la componente negativa dell’Euribor.

Si sono ammessi. Il soggetto finanziatore capofila del finanziamento agirà in nome e per conto degli altri partecipanti al pool e farà un’unica richiesta di copertura a SACE.

In caso di finanziamento erogato in pool, l’obbligo viene esteso a ciascun soggetto finanziatrice del pool, ad eccezione di quello che svolge come unica attività quella di agency/servicing senza sottoscrivere quote del finanziamento.

No, la quota di fatturato dall'Italia è inclusa quindi andrà considerata anche la quota export dall’Italia e non solo il fatturato domestico. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all'estero

Il limite dell’importo massimo finanziabile, è calcolato secondo le regole indicate dall’art 1. Comma 2 (c) del Decreto Liquidità. I relativi dati a supporto per il calcolo sono ricavati dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l’impresa beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall’impresa beneficiaria.

Sì come previsto dal decreto, purché abilitata all'esercizio del credito in Italia e in grado di garantire l'apertura di un conto corrente con IBAN italiano su cui erogare il finanziamento garantito.

SACE effettuerà un controllo automatico in relazione solamente a finanziamenti precedentemente garantiti con Garanzia Italia ai sensi del DL. Il controllo non sarà esteso agli altri finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche nell’ambito del Temporary Framework, che dovranno essere auto-dichiarati dall'azienda.

No, sono esclusi dal perimetro di applicazione del Decreto i finanziamenti subordinati. Il finanziamento ammesso in Garanzia Italia deve godere di uno status pari passu anche rispetto agli altri finanziamenti concessi dalle banche all’impresa. Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/ rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia Italia si devono collocare almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati. Ciò significa che se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è secured, i relativi pagamenti potrebbero anche essere preferiti rispetto agli altri chirografari. Se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è unsecured, gli impegni di pagamento saranno pari passu con gli altri finanziamenti unsecured e non subordinati.

L’ammontare dell’esposizione della Banca nei confronti dell’impresa Beneficiaria al momento dell’erogazione del Finanziamento Garanzia Italia deve essere superiore all’ammontare delle esposizioni detenute all’entrata in vigore del DL, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.

Per la verifica del requisito, l'esposizione complessiva della banca verso l'impresa dovrà intendersi al netto della Garanzia SACE rilasciata in ambito "Garanzia Italia". In tal modo la Banca potrà dare evidenza diretta di non aver ridotto l'esposizione netta ed il rischio diretto nei confronti dell’impresa, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del DL. Inoltre i rifinanziamenti/ rinegoziazioni/ consolidamenti di debiti in essere non rappresentano riduzioni di esposizione da parte della Banca.

Il soggetto finanziatore dovrà impegnarsi a non ridurre la propria esposizione verso l’impresa nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento, ad eccezione delle riduzioni contrattualmente previste. È possibile, comunque, per il soggetto finanziatore modificare nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento, il mix degli affidamenti all’impresa beneficiaria tra linee di cassa a revoca e linee di firma per pari importo. Qualora richiesta da SACE, e quale prova documentale relativa all’impegno di non ridurre gli affidamenti nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento, potrà essere fornita la Centrale Rischi in aggiunta all’evidenza dei rimborsi contrattualmente previsti e delle riduzioni di esposizione intervenute per decisione volontaria da parte dell’impresa beneficiaria.

Si. Il pagamento di imposte, tasse, tributi fiscali e debiti tributari possono essere ricompresi.

Sono ammessi qualora l’Impresa Beneficiaria abbia sostenuto gli stessi attraverso un finanziamento bancario che sia oggetto di rimborso attraverso il finanziamento garantito, nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa stessa.

Sono ammissibili le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine e di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, a cui siano connesse i) l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell’importo residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, e ii) l’estensione della durata residua (inclusa la trasformazione di linee da revoca in linee a scadenza) o l’applicazione di un costo inferiore rispetto a quello dell’operazione oggetto di rinegoziazione. Dovrà inoltre essere sempre verificato che il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, sia inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dalla Banca finanziatrice per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia SACE. Il soggetto finanziatore, può altresì confrontare il valore del TAEG originario (calcolato e dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento oggetto di rinegoziazione) con il TAEG del nuovo finanziamento garantito, inclusivo del costo della garanzia SACE.

Il raffronto va effettuato tra il costo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, composto da commissioni (se applicate) e tasso di interesse previsto dal contratto di finanziamento, ed il costo del finanziamento garantito, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse applicato dalla banca.

Non è prevista una durata minima nei limiti in cui questa venga estesa rispetto a quella del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà comunque rispettare le medesime durate del preammortamento/ammortamento previste per Garanzia Italia.

Il rifinanziamento/rinegoziazione di linee a MLT può essere integrale o parziale, essere effettuato su una singola linea o su più linee in essere facenti parte dello stesso o di più contratti di finanziamento. L’operazione è ammessa fermo restando da parte del soggetto finanziatore l’erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 25% dell’importo del debito residuo della linea o delle linee di finanziamento oggetto di rifinanziamento/rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Ai fini del minor costo, nel caso di rinegoziazione di più finanziamenti in essere, potrà essere effettuato il confronto tra il costo del finanziamento garantito ed il costo medio ponderato dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione (il soggetto finanziatore potrà altresì considerare il TAEG medio ponderato dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione). Ai fini della maggior durata, la scadenza del nuovo finanziamento garantito da SACE va confrontata con la scadenza più lunga tra le linee di credito oggetto di rinegoziazione. In caso di rifinanziamenti/rinegoziazioni parziali, l’ammontare del credito aggiuntivo dovrà essere calcolato in misura pari al 25% dell’importo residuo della linea/linee a MLT oggetto di rifinanziamento/rinegoziazione, a prescindere dall’importo/porzione rifinanziata/rinegoziata.

Di seguito alcuni esempi numerici:

1. Rifinanziamento/rinegoziazione totale

 

1. a) IMPORTO RESIDUO LINEA/E PRE RIFINANZIAMENTO/RINEGOZIAZIONE = 100 

Importo da rifinanziare/rinegoziazione= 100

Importo su cui calcolare il 25% = 100

LINEA/E POST RIFINANZIAMENTO/RINEGOZIAZIONE = 0

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 100 + 25%*IMPORTO RESIDUO LINEA/E PRE RIFINANZIAMENTO/RINEGOZIAZIONE 100 = 125

 

2. Rifinanziamento/rinegoziazione parziale

 

1. a) IMPORTO RESIDUO LINEA/E PRE RIFINANZIAMENTO/RINEGOZIAZIONE = 100 

Importo da rifinanziare/rinegoziazione = e.g. 70

Importo su cui calcolare il 25% = 100

LINEA/E POST RIFINANZIAMENTO/RINEGOZIAZIONE = 30

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 70 + 25%*IMPORTO RESIDUO LINEA/E PRE RIFINANZIAMENTO/RINEGOZIAZIONE 100 = 95

Il soggetto finanziatore erogherà il credito aggiuntivo in un’unica soluzione sul conto dedicato nei termini previsti ed i fondi dovranno essere destinati agli scopi consentiti.

Le operazioni di consolidamento di passività a breve termine sono incluse tra le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in essere. Il consolidamento potrà riguardare sia una singola linea che più linee in essere, effettuato per l’intero importo oppure parzialmente. In caso di linea/e da consolidare, con utilizzato pari o inferiore all’accordato, e a prescindere dall’importo da consolidare, la nuova finanza sarà almeno pari al 25% dell’importo del debito in essere accordato. Solo nel caso di importo utilizzato superiore all’importo accordato, il 25% di nuova finanza si calcolerebbe sull’importo utilizzato.

Di seguito alcuni esempi numerici di consolidamento totale ovvero parziale:

1. Consolidamento totale

 

1. a) LINEA/E PRE CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 100, UTILIZZATO 100 

Importo da consolidare = 100

Importo su cui calcolare il 25% = 100

LINEA/E POST CONSOLIDAMENTO ACCORDATO 0, UTILIZZATO 0 

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 100 + 25%*ACCORDATO 100 = 125

1. b) LINEA/E PRE CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 100, UTILIZZATO 50 

Importo da consolidare = 100

Importo su cui calcolare il 25% =100

LINEA/E POST CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 0, UTILIZZATO 0 

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 100 + 25%*ACCORDATO 100 = 125

 1. c) LINEA/E PRE CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 100, UTILIZZATO 0 

Importo da consolidare = 100

Importo su cui calcolare il 25% = 100

LINEA/E POST CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 0, UTILIZZATO 0 

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 100 + 25%*ACCORDATO 100 = 125

2. Consolidamento parziale

 

2. a) LINEA/E PRE CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 100, UTILIZZATO 100 

Importo da consolidare = e.g. 50

Importo su cui calcolare il 25% = 100

LINEA/E POST CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 50

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 50 + 25%*ACCORDATO 100 = 75

2. b) LINEA/E PRE CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 100, UTILIZZATO 50 

Importo da consolidare= e.g. 50 pari all’utilizzato

Importo su cui calcolare il 25% = 100

LINEA/E POST CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 50

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 50 + 25%*ACCORDATO 100 = 75

3. b) LINEA/E PRE CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 100, UTILIZZATO 50 

Importo da consolidare = e.g. 70

Importo su cui calcolare il 25% = 100

LINEA/E POST CONSOLIDAMENTO = ACCORDATO 30

FINANZIAMENTO GARANZIA ITALIA 70 + 25%*ACCORDATO 100 = 95

Le eventuali riduzioni nette di esposizione, dovute a rifinanziamenti/ rinegoziazioni/ consolidamenti di debiti in essere ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. n) DL Liquidità, non rappresentano riduzione di esposizione da parte del soggetto finanziatore con riferimento alla dichiarazione da rendersi da parte dello stesso (cfr. Impegni del Soggetto Finanziatore ai sensi delle Condizioni Generali e art. (iii) g) Allegato 2 (Facsimile tracciato piattaforma online)).

Si è possibile rispettando quanto previsto dalle Condizioni Generali in merito all’operatività impresa beneficiaria controllante-impresa beneficiarie controllate.

La legge di bilancio parla genericamente di rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere e pertanto si ritiene che il debito residuo possa includere anche gli interessi moratori. Il credito aggiuntivo pari almeno al 25% del debito in essere si calcola anche sull’ammontare degli interessi oggetto di rifinanziamento.

Nell’ambito della procedura ordinaria, SACE farà un’istruttoria per ogni singolo finanziamento. Le tempistiche non sono determinabili a priori, poiché l’emissione della garanzia è soggetta ad emissione del decreto del MEF sentito il MISE. Per velocizzare il processo, la banca attiverà SACE ante delibera direttamente in sede di istruttoria.

Il processo di articola in 4 semplici fasi:

  1. L'impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito al soggetto finanziatore che può operare anche in pool con altri finanziatori
  2. Il soggetto finanziatore procede con l'istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE
  3. SACE verifica la richiesta di garanzia in ordine cronologico e, se idonea, fornisce al soggetto finanziatore un codice Codice Unico Identificativo della garanzia. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale
  4. Il soggetto finanziatore ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 30giorni di calendario.

L’archiviazione documentale è a carico del soggetto finanziatore; la documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro, fino a 12 mesi dalla scadenza del finanziamento, ad eccezione della richiesta di finanziamento che dovrà essere fornita a SACE al momento dell’inserimento della richiesta di garanzia unitamente all’autocertificazione antimafia dell’azienda che dovrà essere completa anche in termini di numero di autocertificazioni fornite.

Il soggetto finanziatore ha la possibilità di fare un caricamento massivo di più richieste di garanzia tramite la piattaforma SACE. Sia le richieste singole che quelle caricate in modo massivo saranno gestite in ordine cronologico.

L’autocertificazione anti-mafia è trasmessa dall’impresa beneficiaria a SACE, attraverso il soggetto finanziatore, al momento del caricamento della richiesta di Garanzia Italia. L’autocertificazione anti-mafia potrà essere prodotta, alternativamente e a discrezione dell’impresa beneficiaria, attraverso (i) un modello unico di autocertificazione, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti dell’impresa beneficiaria sottoposti a verifica antimafia, oppure (ii) autocertificazioni separate, sottoscritte da ciascun soggetto dell’impresa beneficiaria sottoposto a verifica. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito sacesimest.it e allegati alle condizioni generali del programma Garanzia Italia. Per ulteriori approfondimenti è disponibile sul sito sacesimest.it anche il documento di guida “Vademecum Antimafia”.

Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.

Il Soggetto Finanziatore potrà verificare che il costo del finanziamento che beneficia della Garanzia SACE è inferiore rispetto alle condizioni previste per un finanziamento con le medesime caratteristiche ma privo della Garanzia medesima, confrontando il TAEG dell’operazione garantita, e che dovrà includere la remunerazione della Garanzia SACE, ed il TAEG che sarebbe stato applicato al finanziamento senza la Garanzia.

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

Solo le PMI, come definite da raccomandazione commissione europea n. 2003/361/CE, dovranno prima pienamente utilizzare la capacità del fondo centrale di garanzia o dichiarare di avere una capacità residua insufficiente per un nuovo finanziamento, nonché le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (ISMEA),  e poi presentare richiesta a SACE.

Sì, è considerata eligible per Garanzia Italia a condizione che (i) dichiari al Soggetto Finanziatore di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale o di aver stipulato accordi di ristrutturazione o di aver presentato un piano di risanamento successivamente al 29 febbraio 2020 e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’Impresa Beneficiaria, dichiari a SACE (a) di aver verificato che, alla data della richiesta di garanzia, l’Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) che l’Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.; Ai fini del soddisfacimento delle condizioni sub (i) e (ii), il Soggetto Finanziatore potrà richiedere a SACE la modulistica da impiegare per rendere le relative dichiarazioni.

Garanzia Italia è concessa a norma della sezione 3.2 del Quadro temporaneo (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) e un’impresa beneficiaria può fruire contemporaneamente delle diverse misure di cui alla sezione stessa, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo. Inoltre Garanzia Italia può essere cumulata con gli altri aiuti previsti dalle diverse sezioni del Quadro temporaneo ma non è consentito il cumulo con gli aiuti ai sensi della sezione 3.3, se questi ultimi vengono concessi per il medesimo prestito sottostante. Possono essere invece cumulati se concessi per prestiti diversi, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

Sì. Tutte le operazioni di affidamento non rateali entro i 36 mesi nel rispetto delle finalità e delle prescrizioni previste dalle condizioni generali posso essere garantite sia da Garanzia Italia sia da Garanzia MID Cap nel rispetto delle condizioni di accesso delle aziende beneficiarie richiedenti. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Per quanto attiene Garanzia Italia, sono confermate le precedenti percentuali di garanzia.

1. Gestire livelli occupazionali equivale a non licenziare o mantenere costante livelli occupazionali?

No. Gestire non significa necessariamente mantenere costanti i livelli occupazionali. È possibile gestire i livelli occupazionali anche attraverso licenziamenti, purché si sia raggiunto un accordo sindacale.

2. Aziende senza sindacati o in cui non è obbligatorio avere un sindacato (es. azienda con meno di 15 dipendenti) come ci si regola?

Se si vuole ottenere il prestito garantito, è necessario che l’azienda si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

3. Timing: il decreto impone di aderire ad accordi sindacali a prescindere o solo quando bisogna gestire i livelli occupazionali?

Non è richiesta la sottoscrizione di un accordo quadro con i sindacati ma l’accordo risulta necessario solo quando si presenta la necessità di gestire i livelli occupazionali.

4. Il licenziamento individuale per giustificato motivo/disciplinare può essere ricollegato a mancata gestione di livelli occupazionali?

No. L’impegno non riguarda interventi di tipo individuale.

5. Durata dell’impegno da parte dell’impresa vale dalla data della richiesta di finanziamento e per tutta la durata del finanziamento?

Si, corretto.

6. Con quali tipologie di sindacati è necessario stipulare l’accordo?

Qualunque tipologia e livello organizzativo di sindacato (i.e. sia RSA che RSU).

7. La gestione dei livelli occupazionali deve essere estesa a tutte le persone impiegate in Italia dal gruppo o solo alle persone impiegate nella società richiedente il finanziamento?

Solo a livello di impresa beneficiaria, fatta eccezione per i casi in cui la beneficiaria utilizzi il finanziamento assistito da Garanzia Italia per le società del gruppo: a quel punto l’obbligo si intende esteso alle società che indirettamente beneficiano dell’intervento pubblico.

8. La gestione dei contratti stagionali/ a termine / a chiamata / in somministrazione, deve essere attuata mediante accordi sindacali?

No, l’accordo sindacale si intende necessario, solo per la stabile struttura occupazionale dell’impresa.

9. Le assunzioni vanno gestite attraverso accordi sindacali?

Considerando la ratio della norma (salvaguardia dei posti di lavoro), escludiamo le nuove assunzioni dal concetto di gestione dei livelli occupazionali.

10. Il concetto di gestione dei livelli occupazionali, si estende anche a ogni materia relativa alla gestione del personale (es. modifica orario di lavoro, gestione delle promozioni)?

No, il concetto si riferisce alla gestione dei livelli occupazionali intesa come provvedimenti di tipo collettivo sulla forza lavoro che impattino i livelli occupazionali (ad es. licenziamenti/prepensionamenti).

In caso di estensione la percentuale di copertura originaria rimane inalterata. In caso di sostituzione la percentuale di copertura della nuova operazione segue le condizioni previste dalle Condizioni Generali in linea con le richieste di nuove operazioni. Pertanto qualora ad esempio l’impresa beneficiaria sia stata interessata da eventi quali acquisizioni o fusioni che ne determinano il cambiamento dei parametri sulla cui base è calcolata la percentuale di copertura, quest’ultima verrà ricalcolata di conseguenza.

In caso di sostituzione del finanziamento in essere sarà possibile modificare non solo la durata ma anche altre caratteristiche del finanziamento - ad esempio l’importo prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva nei limiti previsti dalla normativa rispetto ai parametri dimensionali dell’impresa alla data della richiesta di sostituzione, tasso/margine e commissioni applicate, etc. -. Le richieste di sostituzione verranno gestite attraverso il portale di Garanzia Italia come già avviene per le nuove operazioni.

Si, con l’erogazione del nuovo finanziamento sarà possibile rimborsare il precedente.

No. Solo le operazioni già perfezionate potranno essere oggetto di sostituzione.

No, non è possibile.  

Sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia solamente in caso di sostituzione. 

In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere.

In caso di sostituzione la durata è invece intesa come nuova durata del finanziamento che sostituisce il precedente e pertanto esclude il periodo già trascorso del finanziamento che si va a sostituire.

Per le operazioni già ammesse a Garanzia Italia sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia, per estensione o sostituzione, fino ad un massimo di 96 mesi. In particolare, per le sostituzioni sarà possibile inviare tali richieste ed emettere le garanzie entro il 30 giugno 2022 e pertanto la scadenza del finanziamento sostituito non potrà essere successiva al 30/06/2030.

Per le estensioni di operazioni in bonis invece, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 30/06/2022 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 30/06/2030.

No, tale obbligo è previsto esclusivamente per i finanziamenti che abbiano come finalità il rifinanziamento del debito accordato in essere non assistito da Garanzia Italia.

È possibile concedere comunque (facoltà e non obbligo) finanza aggiuntiva all’impresa beneficiaria nell’ambito di un’operazione di sostituzione di una precedente operazione Garanzia Italia. 

È necessario indicare l’ammontare complessivo, equivalente quindi alla somma tra i) l’ammontare outstanding del finanziamento che si sostituisce - che il soggetto finanziatore troverà già indicato nel portale - e ii) l’importo della finanza aggiuntiva.

No, non è possibile destinare i fondi a controllate diverse rispetto a quelle indicate nella richiesta di finanziamento originaria. . E’ possibile comunque limitare solo ad alcune delle controllate a cui i fondi erano stati destinati ma non prevederne delle nuove.>

Se, al fine di implementare la sostituzione:

 

a) la banca non prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE; ovvero

 

b) la banca prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento ed erogare il finanziamento, comunicando la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.

Si. SACE comunicherà al soggetto finanziatore il piano premi relativo alla nuova garanzia -  comprensivo quindi della decurtazione dal o dai corrispettivo/i annuale/i dell’ammontare relativo alla porzione di premio già corrisposta dall’impresa beneficiaria ai sensi della precedente Garanzia SACE - in relazione al periodo di rischio non ancora decorso.

In linea con quanto già avviene per il pagamento dei corrispettivi di premio per le nuove operazioni.

Si. Nelle CG è unicamente previsto che la banca debba richiedere all’impresa beneficiaria di corrispondere il delta di remunerazione. Si tratta quindi di un obbligo dell’impresa beneficiaria e non del soggetto finanziatore.

Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.

A seconda della durata di estensione del finanziamento (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo sezione estensione per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia) . Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, e limitatamente alle estensioni oltre 6 anni e fino a 8 anni, verrà richiesto l'eventuale differenziale di premio. 

A seconda della durata del nuovo finanziamento che sostituisce il precedente (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia ). Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, le stesse non verranno rimborsate ad eccezione della porzione del corrispettivo annuale già corrisposta dall'impresa beneficiaria ai sensi della precedente operazione in relazione al periodo di rischio non ancora decorso. Tale porzione verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

Il riferimento normativo della decisione della commissione europea è scaricabile al seguente link : https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202127/295211 2293188 25 2.pdf 

 

Tali tabelle sono altresì consultabili all'interno della sezione estensione e sostituzione del Manuale operativo e nel documento Tavole pricing Garanzia Italia, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia.

Come per le nuove operazioni, anche le estensioni e le sostituzioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di garanzia a SACE.

Sarà possibile utilizzare il conto dedicato già disponibile.

In caso di estensione non è necessaria tale verifica in quanto il soggetto finanziatore non può modificare le condizioni del finanziamento originario. In caso di sostituzione, il soggetto finanziatore può modificare le condizioni del finanziamento che sostituisce quello originario e pertanto dovrà sempre verificare che il costo del nuovo finanziamento, che beneficia della Garanzia SACE e che sostituisce il precedente, è inferiore rispetto alle condizioni previste per un finanziamento con le medesime caratteristiche ma privo della Garanzia medesima.

In caso di operazioni di rinegoziazione che abbiano ad oggetto il rifinanziamento parziale o totale di singole linee di credito, facenti parte e regolate all’interno di un contratto di finanziamento unitamente ad una o più linee di credito le quali non sono oggetto di rimborso (es. contratti di finanziamento multitranche), il 25% di nuova finanza  va calcolato solo sull'accordato delle linee oggetto di rinegoziazione e non sull’intero accordato, inclusivo delle linee che non sono oggetto di rimborso.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
  
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento e non al 31/12/2019.

E’ necessario considerare l’importo outstanding del finanziamento.

L'importo del Corrispettivo Annuale è calcolato automaticamente dopo che la banca comunica sul portale la data di erogazione. I pagamenti dei Corrispettivi Annuali vengono regolati annualmente in via anticipata e calcolati sulla base dell'importo del finanziamento outstanding trimestre per trimestre.

Il pagamento del Corrispettivo Annuale per la prima annualità avviene entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento. I Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima, vengono corrisposti, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento.

Si specifica che il termine dei 10 giorni per il versamento dei Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima vale per tutte le garanzie in essere, incluse quelle con diversa indicazione all’art. 4.2 (ii) delle Condizioni Generali.

SI. Tutte le operazioni di finanziamento non rateali entro i 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle condizioni generali e delle disposizioni operative previste dal Manuale Operativo Affidamenti breve termine, possono essere garantite. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Anche le linee a breve termine (esempio scoperto di c/c, anticipo fatture e Ri.Ba.) utilizzate nella forma rotativa possono essere garantite purchè siano a scadenza definita.

In tali casi i riferimenti di erogazione in unica soluzione e data della stessa, previsti dalle condizioni generali, vengono intese con attivazione dell’intero affidamento e relativa data in cui il fido viene concesso ed agganciato al conto dedicato. L'erogazione potrà essere a quel punto in una o piu’ soluzioni, anche in forma rotativa.

Nella fattispecie in questione, le commissioni SACE, in funzione della percentuale garantita, vengono calcolate sull’intero importo dell’affidamento (i.e. accordato) indipendentemente dall’utilizzo/dagli utilizzi.

Si rinvia al documento General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions del luglio 2015, nel quale la Commissione UE fornisce alcuni chiarimenti sul Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) e nello specifico sul termine "debito" ai fini del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile di cui all'articolo 2, paragrafo 18, lettera e), punto 1, del RGEC. Nello specifico, nel chiarimento, il termine "debito" viene inteso come il valore contabile delle passività finanziarie a breve e a lungo termine.

In caso di rimborso anticipato totale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito (né parte di esso).

In caso di rimborso anticipato parziale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito. SACE effettuerà un riconteggio dei corrispettivi annuali futuri in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo post rimborso anticipato parziale. La porzione di corrispettivo annuale già corrisposto dall'impresa beneficiaria, in relazione al periodo di rischio successivo al rimborso parziale, e non ancora decorso, verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo annuale utile o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

No, la garanzia che viene emessa in sostituzione non può essere oggetto di una successiva sostituzione.

Sì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del cd. “DL Liquidità” possono destinare i proventi del finanziamento garantito al sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia selezionando, nella richiesta di finanziamento, lo scopo “capitale circolante”.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.

Non sono previsti requisiti ulteriori in termini di importo e durata del finanziamento rispetto a quelli già contemplati dal Decreto Liquidità, fermo restando che il finanziamento dovrà essere effettivamente riconducibile e finalizzato al supporto delle esigenze di liquidità derivanti dalla rateizzazione concessa o da concedersi da parte dei fornitori di energia elettrica e gas naturale.
Sì. Nel caso in cui sia l’Impresa Beneficiaria Controllante che le Imprese Beneficiarie Controllate siano fornitrici di energia elettrica o gas naturale, allora i proventi del finanziamento potranno essere in tutto o in parte destinati in favore delle Imprese Beneficiarie Controllate. Qualora le Imprese Beneficiarie Controllate siano fornitrici di energia elettrica o gas naturale, mentre l’Impresa Beneficiaria Controllante non lo sia (perché ad esempio «holding»), allora tutti i proventi dovranno essere destinati in favore delle Imprese Beneficiarie Controllate.

In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).

La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.

La data di perfezionamento.

Ancora per un breve periodo e fino al 30 giugno 2022, le imprese ad alto consumo energetico che abbiano subito danni riconducibili all’emergenza Covid-19 possono accedere a “Garanzia Italia” ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) e del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19”.

Inoltre e fino al 31 dicembre 2022, le stesse imprese ad alto consumo energetico che abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi internazionale in atto in Ucraina potranno accedere alla nuova garanzia prevista dall’art. 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “Decreto Aiuti”) quale misura mirata a mitigare gli effetti economici dell’intervenuto rincaro dei costi dell’energia, in linea con il nuovo “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022.

Si riporta di seguito una tabella comparativa dei termini e condizioni applicabili alle due misure sopra richiamate.

Garanzia Italia (Art. 1 Decreto Liquidità)

Garanzia SupportItalia (Art. 15 Decreto Aiuti)

Tipologia di intervento

Garanzia su finanziamenti nella forma di:

  • Prestiti bancari
  • Factoring
  • Leasing
  • Titoli di debito

Garanzia su finanziamenti nella forma di:

  • Prestiti bancari
  • Factoring
  • Leasing
  • Crediti documentari import

Importo massimo del finanziamento

Il finanziamento dovrà avere un importo non superiore al maggiore tra: (a) 25% del fatturato annuo relativo al 2019 e (b) doppio dei costi del personale relativi al 2019.

Il finanziamento dovrà avere un importo non superiore al maggiore tra: (a) 15% del fatturato medio degli ultimi tre esercizi conclusi e (b) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla richiesta di finanziamento.

Durata massima del finanziamento

Fino a 8 anni

Fino a 8 anni

Termine per il rilascio garanzia

30 giugno 2022

31 dicembre 2022

Requisiti di accesso

L’impresa beneficiaria deve aver subito conseguenza economiche negative riconducibili all’emergenza Covid-19.

L’impresa beneficiaria deve aver subito conseguenza economiche negative riconducibili alla crisi russo – ucraina.

Imprese in difficoltà

Possono accedere alla misura le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Possono accedere alla misura le imprese che non erano in difficoltà al 31 gennaio 2022, nonché le imprese che a tale data erano in difficoltà purché ammesse alle procedure concorsuali descritte nella norma e a condizione che le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, presuma ragionevolmente il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Sanzioni

/

Sono escluse dalla misura le imprese destinatarie di sanzioni adottate dall’Unione europea.

Cumuli tra le due misure

Per lo stesso finanziamento sottostante, le garanzie non possono essere cumulate con garanzie rilasciate a valere del nuovo “Quadro Temporaneo” per la crisi russo-ucraina, mentre le stesse garanzie possono essere rilasciate su diversi finanziamenti alla stessa impresa a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti non superi il limite massimo consentito per ciascuno dei due regimi.

Per lo stesso finanziamento sottostante, le garanzie non possono essere cumulate con garanzie rilasciate a valere del precedente “Quadro Temporaneo” per l’emergenza Covid-19, mentre le stesse garanzie possono essere rilasciate su diversi finanziamenti alla stessa impresa a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti non superi il limite massimo consentito per ciascuno dei due regimi.

Impegni in materia di dividendi e accordi sindacali

L’impresa deve impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non distribuire dividendi per l’anno in corso al momento della richiesta di finanziamento o per i dodici mesi successivi ove a tale data abbia già effettuato tale distribuzione.

Non previsti

Provvedimenti richiesti per l’attuazione della misura

Misura notificata e autorizzata dalla Commissione europea fino al 30 giugno 2022.

Notifica alla Commissione europea secondo le modalità semplificate previste dal “Quadro Temporaneo” per la crisi russo - ucraina.


Fino al 30 giugno 2022, le imprese clienti dei fornitori di energia e gas che abbiano subito danni riconducibili all’emergenza Covid-19 possono accedere a “Garanzia Italia” ai sensi dell’art. 1 del Decreto Liquidità, in linea con il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19”.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, le stesse imprese, ove abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi internazionale in atto, potranno accedere alle garanzie rilasciate da SACE a termini e condizioni previsti dall’art. 15 del Decreto Aiuti e dal nuovo “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” adottato da parte della Commissione europea il 23 marzo 2022.

Fino al 30 giugno 2022, le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che abbiano subito danni riconducibili all’emergenza Covid-19 possono accedere alla misura prevista dall’articolo 8, comma 2, del Decreto Energia, che ha autorizzato SACE a rilasciare garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale. Tali garanzie sono rilasciate entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro ai termini e condizioni previsti per “Garanzia Italia” dall’art. 1 del Decreto Liquidità e dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19”.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, le stesse imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi internazionale in atto potranno accedere alle garanzie rilasciate da SACE ai termini e condizioni previsti dall’art. 15 del Decreto Aiuti e dal nuovo “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” da parte della Commissione europea il 23 marzo 2022.

La norma non prevede un obbligo per le imprese fornitrici di concedere le rateizzazioni degli importi dovuti per i consumi energetici richieste dai propri clienti finali ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto Energia né disciplina le condizioni economiche di tali rateizzazioni, la cui definizione è rimessa all’autonomia delle parti. Tuttavia, al fine di incentivare tali rateizzazioni, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 8 hanno dotato le imprese di strumenti idonei a far fronte alle loro esigenze di liquidità derivanti dalla concessione dalle rateizzazioni autorizzando SACE a rilasciare (i) garanzie sui finanziamenti contratti dai fornitori per sopperire alle carenze di liquidità scaturenti della concessione delle rateizzazioni e (ii) garanzie a copertura del rischio di credito assunto dai fornitori di energia elettrica e gas naturale verso i propri clienti finali aventi sede in Italia e fatturato non superiore a 50 milioni di euro.

  • In data 21 marzo 2022, l’art. 10 del Decreto Energia, al fine di:
  1. fornire una risposta alle esigenze di liquidità riconducibili alla crisi in atto delle imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero
  2. supportare operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica

ha previsto la possibilità per SACE di rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie sui finanziamenti concessi per le predette finalità. Il rilascio di tali garanzie è stato previsto agli stessi termini e condizioni di Garanzia Italia, fino ad un importo complessivo di 5 miliardi di euro e subordinatamente alla notifica e autorizzazione della Commissione europea, secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa comunitaria, e all’adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

  • in data 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” prevedendo, in deroga alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la possibilità di rilasciare garanzie statali su prestiti, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea da effettuarsi secondo le modalità semplificate previste dal citato “Quadro Temporaneo”;
  • in data 17 maggio 2022, al fine di dare attuazione al nuovo “Quadro Temporaneo”, è stato emanato il Decreto Aiuti, che all’art. 15 ha autorizzato SACE a rilasciare garanzie per finanziamenti concessi alle imprese che abbiano subito danni riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi russo-ucraina.

In considerazione di quanto precede, a seguito dell’introduzione del nuovo “Quadro Temporaneo” e dell’emanazione del Decreto Aiuti, tutte le imprese aventi esigenze di liquidità riconducibili alla crisi internazionale in atto potranno accedere direttamente alla nuova garanzia prevista dall’art. 15 dello stesso Decreto Aiuti (i cui termini e condizioni risultano sostanzialmente equivalenti a quelli della misura che era stata delineata all’art. 10 del Decreto Energia) fino al 31 dicembre 2022.


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