Esportatore Autorizzato, REX e procedura ordinaria c/o luogo approvato

Esportatore autorizzato dogana semplice

In collaborazione con Easyfrontier

 

Il 26 luglio 2019 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la nota 91956/RU con cui viene abolita la previdimazione dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR. nell’ambito di regimi preferenziali UE-Paesi terzi e, per quanto riguarda i certificati A.TR., dell’unione doganale UE-Turchia.

Inizialmente, il termine di tale pratica era stato fissato al 21 gennaio 2020, rimandato poi diverse volte[1], anche a causa dell’epidemia di Covid-19, da ultimo con la circolare 42/2020 dell’Agenzia delle Dogane che ha fissato il termine al 31 gennaio 2021.


La previdimazione oggi

La possibilità di previdimare i certificati di circolazione era stata introdotta in favore degli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione (oggi, procedura ordinaria presso luogo approvato[2]) al fine di evitare che tali operatori, non in possesso dello status di esportatore autorizzato, si dovessero recare in dogana di volta in volta al fine di richiedere l’emissione dei certificati di circolazione.

La pratica della previdimazione è stata abolita poiché non prevista dagli accordi e non necessaria alla luce delle semplificazioni disciplinate dagli accordi medesimi in ordine al rilascio delle prove di origine preferenziale.

Venendo meno la possibilità di utilizzare i certificati di circolazione in bianco previdimati, la procedura di ottenimento dei certificati di circolazione potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi (e costi significativi) poiché, da prassi dell’ADM definita dalla Circolare 11/D del 2010, le autorità doganali hanno fino a 10 giorni di tempo per verificare il rispetto dei requisiti necessari per il rilascio del certificato.

L’invito rivolto alle aziende dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nonché dagli operatori della logistica che oggi usufruiscono della previdimazione) è quello di fare richiesta dello status di esportatore autorizzato.



I vantaggi dell'Esportatore Autorizzato

L’esportatore autorizzato è una semplificazione, prevista dagli accordi di libero scambio e normata dal Codice Doganale dell’Unione (CDU), che consente agli esportatori unionali di rilasciare una prova dell’origine preferenziale sotto la forma di una dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale che consenta di identificare con precisione le merci.

Nella maggior parte degli accordi in cui è previsto l’utilizzo dello status di esportatore autorizzato, la dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) è totalmente sostitutiva dei certificati di circolazione EUR.1 (e, ove previsti, dei certificati EUR-MED)[3]. Ciò non è valido per gli accordi della UE rispettivamente con Corea del Sud e Singapore che non prevedono l’utilizzo dei certificati EUR.1 ma esclusivamente la possibilità di beneficiare del trattamento preferenziale attraverso la presentazione di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato.

 

Come diventare esportatore autorizzato?

 

Una prova di origine – sia essa un EUR.1 o una dichiarazione di origine –  è necessaria al fine di beneficiare, all’importazione nei Paesi accordisti, del trattamento daziario agevolato, garantito ai soli prodotti che hanno acquisito l’origine preferenziale UE (o dell’altra parte contraente) sulla base delle regole di origine contenute negli accordi.

Sulla base di quasi tutti gli accordi di libero scambio che consentono il ricorso allo status di esportatore autorizzato, un esportatore può essere autorizzato a rilasciare una dichiarazione su fattura a condizione che “effettui frequenti esportazioni”[4] di prodotti verso il Paese partner (oltre a dover essere in grado di dimostrare alle autorità doganali il carattere originario dei prodotti e ad avere una comprovata conoscenza delle regole di origine). Il requisito di frequenza si traduce, nella pratica, non in un numero minimo di esportazioni effettuate in un determinato lasso di tempo quanto piuttosto nella regolarità delle esportazioni verso i Paesi accordisti, ossia una ricorrenza, anche minima, di tali operazioni negli anni[5].

Qualora l’operatore non rispetti tale requisito e, quindi, non sia in grado di ottenere lo status di esportatore autorizzato, può comunque ricorrere, ove previsto, al certificato di circolazione EUR.1 per beneficiare del trattamento preferenziale.

Poiché gli accordi con la Corea del Sud e con Singapore non prevedono l’utilizzo dell’EUR.1 in alternativa alla dichiarazione di origine, il requisito di frequenza è stato eliminato proprio al fine di garantire a tutti gli esportatori la possibilità di acquisire lo status di esportatore autorizzato e di beneficiare dei vantaggi degli accordi.

È importante sottolineare che, al fine di facilitare la richiesta e il conseguente rilascio dei certificati EUR.1 nei casi in cui non sia possibile usufruire dello status di esportatore autorizzato, l’ADM ha provveduto all’implementazione (ad oggi, in fase sperimentale) di una procedura telematica di richiesta dei certificati di circolazione, che diventerà obbligatoria dal 19 gennaio 2021.

L’eliminazione dell’EUR.1 come prova dell’origine è caratteristica dei più recenti accordi conclusi dalla UE.


 

 
   

ESPORTATORE AUTORIZZATO SACE EASY FRONTIER DOGANA

 

REX (Registered Exporter):cosa è richiesto oltre all'approvazione

Negli accordi c.d. di “ultima generazione”, ossia gli accordi di più recente negoziazione (Canada, Giappone e Vietnam), al fine di rilasciare una prova dell’origine, gli esportatori UE devono non più richiedere lo status di esportatore autorizzato ma devono fare domanda di registrazione al sistema REX (Registered Exporter), a fronte della quale riceveranno un numero di registrazione da riportare nella dichiarazione di origine. Oltre agli accordi con Canada, Giappone e Vietnam, di recente, anche gli accordi rispettivamente con la Costa d’Avorio, il Ghana e i Paesi ESA (Eastern and Southern Africa – Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zambia, Zimbabwe) prevedono l’utilizzo, sia per gli esportatori UE che per gli esportatori dei Paesi partner, del REX.

È opportuno sottolineare che, salvo diversamente disposto negli accordi, un esportatore che non sia esportatore autorizzato o esportatore registrato può rilasciare una dichiarazione di origine per spedizioni di prodotti originari il cui valore non superi i 6.000 € (artt. 67 e 68, Regolamento di esecuzione 2015/2447).

 

Un'altra semplificazione: la procedura ordinaria c/o luogo approvato 

Una delle altre semplificazioni doganali più importanti previste dalla normativa e di maggiore interesse delle aziende è, senza dubbio, l’autorizzazione per la procedura ordinaria presso luogo approvato (o, più comunemente, ordinaria c/o luogo o sdoganamento in house)[6].

Essa consente alle aziende di sdoganare la merce per tutti i regimi doganali direttamente presso i propri stabilimenti o magazzini, producendo in autonomia la dichiarazione doganale a partire dai documenti commerciali (fattura e packing list, principalmente) e trasmettendola telematicamente all’ADM.

Il sistema doganale, non appena riceve la dichiarazione, effettua un controllo automatizato e ne trasmette, nel giro di pochi minuti, l’esito, svincolando la merce o disponendo una verifica (fisica o documentale).

Il ricorso a tale semplificazione permette all’operatore di disporre immediatamente delle merci, senza doverle presentare in dogana, con un conseguente risparmio in termini di tempo e costi – si pensi, per esempio, a quelli legati alle soste delle merci in attesa di sdoganamento o soggette a controllo.

Al fine di ottenere l’autorizzazione allo sdoganamento in house, le aziende devono presentare apposita domanda all’ufficio doganale competente che, una volta accettata l’istanza, provvederà a eseguire un audit presso il luogo per cui è stata fatta richiesta di autorizzazione. In tale occasione, i funzionari verificheranno l’idoneità del luogo individuato, che deve consentire di tenere distinte le merci di interesse doganale dalle altre e rispettare i requisiti di sicurezza tali da garantire la salvaguardia delle merci da eventuali intrusioni esterne, e dei sistemi di contabilità per il monitoraggio della movimentazione della merce.

L’ordinaria c/o luogo, unita ai vantaggi derivanti dallo status di esportatore autorizzato, consente all’operatore che ne beneficia di procedere in maniera totalmente autonoma alla redazione della documentazione doganale (dichiarazioni doganali e dichiarazioni di origine preferenziale), accrescendo consapevolezza e know how in merito a dichiarazioni ed atti che hanno ricadute sulla propria sfera giuridica, potendone anche valutare la qualità e la conformità.

 


 

[1] Una prima volta al 21 aprile 2020 (nota prot. 200901/RU del 3 dicembre 2019), ulteriormente posticipato prima al 21 giugno 2020 a causa dell’epidemia di Covid-19 (nota prot. n. 88470/ RU del 12 marzo 2020), poi al 31 ottobre 2020 con circolare n. 21/2020 del 16 luglio 2020.

 

[2] Circolare 2/D del 7 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[3] La procedura di esportatore autorizzato per la Turchia non comporta, di fatto, l’eliminazione del certificato A.TR. bensì una rimarchevole semplificazione consistente nella possibilità di produrre direttamente in aziende il certificato A.TR. medesimo.

[4] Tale condizione non è richiesta per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato nell’ambito dell’accordo con la Corea del Sud e, recentemente, dell’accordo con Singapore.

[5] Tale regolarità può essere dimostrata anche allo stadio previsionale, ossia in presenza di accordi commerciali o ordini o anche solo manifestazioni di interesse all’acquisto da parte di clienti che intendono ricevere le merci nei Paesi accordisti.

[6] Articolo 139 CDU e articolo 115 Regolamento Delegato 2015/2445.

 

 

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