Import/Export
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15/02/21

Reso merci in esenzione dazi e IVA

Autore
Leonardo D.
Domanda

Buongiorno, 

nel caso di reso di merce da parte di nostro cliente GB, esiste una procedura semplificata per reimportare il bene in esenzione da dazi e IVA?

Grazie

Redazione SACE
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Risposta

L’articolo 203 del nuovo codice doganale – CDU - (Reg. 952/2013) prevede l’istituto della reintroduzione in franchigia.

In particolare, le merci che sono state in precedenza esportate possono, rispettando determinate condizioni, rientrare in UE in esenzione dal pagamento dei diritti doganali.

Le causali valide, al fine di un rientro in franchigia, sono: annullamenti di ordini, casi di merci invendute, difettose o non corrispondenti all’ordine.

Le condizioni per godere dell’esenzione dai diritti sono:

  • Rientro entro tre anni dall’esportazione, salvo eccezioni in casi particolari.
  • L’esenzione è accordata dietro richiesta del dichiarante.
  • Deve esserci corrispondenza di identità tra esportatore e importatore.
  • Le merci devono rientrare nello stato originario, in pratica non devono aver subito alcuna lavorazione o trasformazione, se non azioni atte alla loro conservazione o mantenimento.
  • Identità tra merci esportate con quelle in reimportazione, tramite documentazione commerciale.

 

- Risposta a cura di ADM. Per maggiori informazioni www.adm.gov.it